Art. 5.

  1.  All'onere  di  lire  350  miliardi  derivante dall'applicazione
dell'articolo  1  si  provvede  mediante corrispondente riduzione del
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1987,  parzialmente  utilizzando l'accantonamento "Iniziative
per  la  tutela,  la valorizzazione e il restauro dei beni culturali,
compreso  il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio
1986, n. 41".
  2.  All'onere  di cui all'articolo 4, stimato in lire 2.500 milioni
per  l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  medesimo,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti organici per
il sostegno e lo sviluppo delle attivita' culturali".
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.