Art. 5. 1. All'onere di lire 350 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41". 2. All'onere di cui all'articolo 4, stimato in lire 2.500 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle attivita' culturali". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.