Art. 2.

  Il  residuo massimo di diclorometano tollerabile nel the' deteinato
di  cui  all'art.  1  del  decreto  ministeriale  12 dicembre 1979 e'
fissato pari a 5 ppm (espresso come diclorometano).
 
          Nota all'art. 2:
            Il  testo  vigente dell'art. 1 del D.M. 12 dicembre 1979,
          come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  1.  -  E' consentita la produzione ed il commercio
          del  the'  deteinato. Il trattamento puo' essere effettuato
          mediante  l'impiego  del solvente "diclorometano" avente le
          caratteristiche chimico-fisiche e di purezza.
            Il  prodotto  cosi'  ottenuto  e  posto in commercio deve
          corrispondere ai seguenti requisiti:
              1)  non  deve  contenere  piu'  dello 0,10 per cento di
          caffeina riferito a 100 parti di sostanza secca;
              2)   il   residuo   del   diclorometano  impiegato  per
          l'estrazione  della  caffeina,  espresso come diclorometano
          non deve superare le 5 ppm;
              3)  il tenore di umidita' deve essere compreso tra il 6
          e  il  10  per cento. Tali valori devono essere intesi come
          perdita  di  peso  registrata  a  105°  ±  °C dopo 6 ore, a
          pressione atmosferica".