Art. 2. Il residuo massimo di diclorometano tollerabile nel the' deteinato di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 dicembre 1979 e' fissato pari a 5 ppm (espresso come diclorometano).
Nota all'art. 2: Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. 12 dicembre 1979, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - E' consentita la produzione ed il commercio del the' deteinato. Il trattamento puo' essere effettuato mediante l'impiego del solvente "diclorometano" avente le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza. Il prodotto cosi' ottenuto e posto in commercio deve corrispondere ai seguenti requisiti: 1) non deve contenere piu' dello 0,10 per cento di caffeina riferito a 100 parti di sostanza secca; 2) il residuo del diclorometano impiegato per l'estrazione della caffeina, espresso come diclorometano non deve superare le 5 ppm; 3) il tenore di umidita' deve essere compreso tra il 6 e il 10 per cento. Tali valori devono essere intesi come perdita di peso registrata a 105° ± °C dopo 6 ore, a pressione atmosferica".