Art. 11. 1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal versamento dei contributi, dovuti ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la parte eccedente la misura dei contributi su base convenzionale autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto, sempreche' non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo. 2. Per i lavoratori di cui al comma 1 l'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si intende adempiuto qualora i lavoratori medesimi risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purche' la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria. 3. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, va interpretata nel senso che le riduzioni disposte dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, si applicano nella misura cumulativa stabilita per ciascun ramo di attivita' e, per i rami di attivita' per i quali non e' previsto il beneficio stesso, nella misura vigente per le imprese commerciali. 4. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, le parole "di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "inviati in trasferta all'estero".