Art. 11.

  1.  I  datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza
di  contratti  stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9
gennaio 1986, sono esonerati dal versamento dei contributi, dovuti ai
sensi  del  decreto-legge  31  luglio  1987,  n. 317, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  ottobre  1987,  n. 398, per la parte
eccedente  la misura dei contributi su base convenzionale autorizzati
dal  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale anteriormente
alla  data  di entrata in vigore del decreto predetto, sempreche' non
siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che
consentano  di  traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti
per effetto del decreto medesimo.
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1 l'obbligo assicurativo di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d), del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n.  398,  si  intende  adempiuto qualora i lavoratori medesimi
risultino  assicurati con compagnie di assicurazione privata, purche'
la  copertura  assicurativa  offra prestazioni non inferiori a quelle
dell'assicurazione obbligatoria.
  3.  La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del
decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 3 ottobre 1987, n. 398, va interpretata nel senso che le
riduzioni   disposte  dalla  legislazione  nazionale  in  materia  di
fiscalizzazione  degli  oneri  sociali,  si  applicano  nella  misura
cumulativa  stabilita  per ciascun ramo di attivita' e, per i rami di
attivita'  per  i  quali  non  e' previsto il beneficio stesso, nella
misura vigente per le imprese commerciali.
  4.  Nell'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398,  le  parole  "di  cui  all'articolo  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "inviati in trasferta all'estero".