Art. 12. 1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, gia' elevato a tre anni dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' elevato a dieci anni.