Art. 12.

  1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 112 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, gia' elevato
a  tre  anni  dal  secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30
dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, e' elevato a dieci anni.