Art. 2. 1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennita' economica di malattia e di maternita' opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate. 2. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici, nonche' dalla siccita', verificatisi nel periodo dal 1 giugno 1986 al 5 luglio 1987, o che abbiano prestato attivita' in aziende ricadenti nelle predette aree, individuate in base alle disposizioni contenute nelle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 13 maggio 1985, n. 198, e' riconosciuto per gli anni 1986 o 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici rispettivamente per l'anno 1985 o per l'anno 1986, fermo restando il trattamento eventualmente piu' favorevole risultante dalla effettiva attivita' lavorativa svolta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64.