Art. 2.

  1.  La  disposizione  contenuta  nell'articolo  4,  comma  10,  del
decreto-legge   12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,  si  deve
interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti
negli  elenchi  nominativi,  compilati a norma dell'articolo 7, primo
comma,  n.  5),  del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso
dell'anno   1985  hanno  effettuato  almeno  30  giornate  di  lavoro
agricolo,  alle  dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di
disoccupazione,  di  indennita' economica di malattia e di maternita'
opera,  per  l'anno  1986,  secondo  quanto previsto per i lavoratori
agricoli  iscritti  negli  elenchi  anagrafici nell'anno 1985, con 51
giornate.
  2.  A  favore  dei  lavoratori  agricoli  iscritti negli elenchi di
rilevamento  dei  comuni  siti  nelle  aree colpite dagli eccezionali
eventi  atmosferici, nonche' dalla siccita', verificatisi nel periodo
dal  1 giugno 1986 al 5 luglio 1987, o che abbiano prestato attivita'
in  aziende  ricadenti  nelle predette aree, individuate in base alle
disposizioni  contenute  nelle  leggi  15  ottobre 1981, n. 590, e 13
maggio  1985,  n.  198,  e'  riconosciuto per gli anni 1986 o 1987 il
diritto  alle  prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad
un  numero  di  giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite
negli elenchi anagrafici rispettivamente per l'anno 1985 o per l'anno
1986,  fermo  restando  il  trattamento eventualmente piu' favorevole
risultante dalla effettiva attivita' lavorativa svolta.
  All'onere  derivante dall'applicazione del presente comma, valutato
in   lire  40  miliardi  per  l'anno  1988,  si  fa  fronte  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa prevista per
l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64.