Art. 3. 1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi pei il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unita' produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1988 le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soci delle cooperative soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, operanti nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.