Art. 3.

  1.  Il  termine  per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.  218, e successive modificazioni e integrazioni, e' differito fino
a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
lire  4.235  miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi pei il
periodo  1990-1998,  si  provvede  a carico dell'assegnazione di lire
30.000  miliardi  all'uopo  prevista  dall'articolo  18 della legge 1
marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno.
  3.  Gli  sgravi  degli  oneri sociali previsti dall'articolo 59 del
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  possono essere concessi
alle  aziende  che  istituiscono  o  trasferiscono unita' produttive,
nell'ambito  dei  territori  di  cui  all'articolo 1 del citato testo
unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore
in  ogni  caso  a  duecento,  a  seguito di processi di riconversione
produttiva  e  tecnologica  accertati tramite i competenti uffici del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.  A tal fine il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti
tenendo  anche  conto  della  esigenza  di  salvaguardia  dei livelli
occupazionali.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente
comma,  valutato  in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa
previste   dall'articolo   18  della  legge  1  marzo  1986,  n.  64,
nell'ambito  dell'assegnazione  di  30.000  miliardi  destinati  agli
interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.
  4.  A decorrere dal 1 gennaio 1988 le disposizioni dell'articolo 18
del   decreto-legge   30   agosto   1968,  n.  918,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre 1968, n. 1089, e successive
modificazioni  ed integrazioni, sono estese ai soci delle cooperative
soggette  alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
30  aprile 1970, n. 602, operanti nei territori di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, e successive
modificazioni  ed integrazioni. All'onere derivante dall'applicazione
del presente comma, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno
a  decorrere  dal 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1
marzo  1986,  n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi
destinati  agli  interventi  per la riduzione degli oneri sociali nel
Mezzogiorno.