Art. 4.

  1.  I  soggetti  che  non  provvedono entro il termine stabilito al
pagamento  dei  contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed  assistenziali  ovvero  vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta,  sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di
sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:
    a)  al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  e
successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di
cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi
o   premi   il   cui   ammontare  e'  rilevabile  dalle  denunce  e/o
registrazioni obbligatorie;
    b)  al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nei  casi  di mancato o
ritardato  pagamento  di  contributi  o  premi derivanti da oggettive
incertezze  connesse  a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi    sulla    ricorrenza    dell'obbligo    contributivo
successivamente  riconosciuto  in  sede  giudiziale o amministrativa,
sempreche'  il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro
il termine fissato dagli enti impositori;
    c)  al  50  per  cento dei contributi o premi in caso di evasione
connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi
al   vero.   Qualora  la  denuncia  della  situazione  debitoria  sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte
degli  enti  impositori  e  comunque  entro  dodici  mesi dal termine
stabilito   per  il  pagamento  dei  contributi  o  premi,  la  somma
aggiuntiva  e'  pari  a  quella di cui alla lettera a), sempreche' il
versamento  dei  contributi  o  premi sia effettuato entro il termine
fissato dagli enti impositori.
  2.  La  somma  aggiuntiva  non  puo' superare un importo pari a due
volte  quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I
soggetti  tenuti  al  pagamento  della  somma aggiuntiva nella misura
massima  sono  altresi'  tenuti al pagamento degli interessi di legge
sul   debito   complessivo   a   decorrere   dal   giorno  successivo
all'insorgenza  dell'obbligo  della  somma  aggiuntiva nella predetta
misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.
  3.  Nelle  ipotesi  di  procedure concorsuali, in caso di pagamento
integrale  dei  contributi  e  spese, la somma aggiuntiva puo' essere
ridotta  ad  un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di
legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
  4.  I  pagamenti  effettuati  per contributi sociali obbligatori ed
accessori  a  favore  degli  enti  gestori  di  forme obbligatorie di
previdenza  ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di
cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  5.  In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi
da  parte  di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni
non  aventi  fini  di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta fino ad un
tasso  non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri
stabiliti  dagli  enti  impositori,  qualora il ritardo o l'omissione
siano  connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e
finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
  6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai
contributi  o  premi relativi a periodi precedenti la data di entrata
in  vigore  del presente decreto per i quali non sia stato effettuato
il  pagamento  delle  somme  aggiuntive.  Per  i soggetti che abbiano
provveduto, ancorche' in ritardo, al pagamento dei contributi o premi
relativi  a  periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e
non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il
termine  di  quindici  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  la  somma aggiuntiva e' dovuta nella misura degli
interessi  previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13
del   decreto-legge   29   luglio   1981,  n.  402,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  entro il limite massimo del 100 per
cento dei contributi o premi.
  7.  La  regolarizzazione  puo' avvenire altresi', previa domanda da
presentarsi,  per  quanti  non  vi  abbiano  provveduto  entro  il 30
novembre  1987,  a  pena  di  decadenza, entro il termine di quindici
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, in tre
rate  bimestrali  eguali  e  consecutive, di cui la prima entro il 31
gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva e' dovuta nella misura
degli  interessi,  maggiorati  di  tre  punti, previsti dagli accordi
interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n.  537,  e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite
massimo  del  100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di
pagamento  rateale  non  sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il
mancato  versamento  anche di una sola rata comporta la decadenza dal
beneficio  di  cui  al  presente comma. Per la regolarizzazione delle
posizioni  debitorie  relative  ai  contributi  agricoli unificati si
osservano le modalita' stabilite dall'ente impositore.
  8.  La  regolarizzazione  estingue  il  reato e le obbligazioni per
sanzioni  amministrative  e  per ogni altro onere accessorio connessi
con  la  denuncia  ed  il  versamento dei contributi e dei premi, ivi
compresi  quelli di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124,
nonche'  all'articolo  18  del  decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
in  materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese
legali  e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo
ruoli  esattoriali.  In  caso di regolarizzazione non si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 11, ed all'articolo 3,
comma 1.
  9.   I   datori  di  lavoro  che  abbiano  tardivamente  effettuato
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  la comunicazione
prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11  novembre  1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati
dall'obbligazione   per   la  sanzione  amministrativa  prevista  dal
presente articolo.
  10.  Le  disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui
all'articolo  30  della  legge  21  dicembre  1978, n. 843, nel testo
modificato  dall'articolo  3  della  legge  31  marzo 1979, n. 92, si
applicano  anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata
presentazione  all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori  dello  spettacolo  delle  denunce  contributive mensili e
delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.
  11.   Le   regolarizzazioni   contributive   effettuate   ai  sensi
dell'articolo  23-quater  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
dell'articolo  2,  commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre
1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del
debito  per  contributi  o  premi. In tale ipotesi sul residuo debito
sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6
e  7,  sempreche' il versamento sia effettuato entro i termini di cui
ai commi 6 e 7.
  12.  Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente
decreto   si  trovino  in  stato  di  amministrazione  controllata  o
amministrazione  straordinaria,  il  termine  per la regolarizzazione
della  posizione  debitoria  e'  differito all'ultimo giorno del mese
successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata
o straordinaria.
  13.   Per   le  imprese  che  si  trovino  sottoposte  a  procedura
concorsuale,   la   regolarizzazione  della  posizione  debitoria  e'
efficace  ai  fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia
effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  14.  Per  i  coltivatori  diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi
concedenti,  gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali, che
non   abbiano   ottemperato   all'obbligo  di  iscrizione  presso  le
rispettive  commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti
del presente articolo si applicano purche' la denuncia pervenga entro
quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto  e  la  relativa regolarizzazione
avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori.
  15.  Le  sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della
legge  30  aprile  1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8,
comma  1,  quarto  capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638,  dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato
o   denuncino  la  percezione  non  dovuta  della  pensione  sociale,
dell'integrazione   al   trattamento   minimo,   della   pensione  di
invalidita',  ovvero  le  omissioni  di  cui al predetto articolo 40,
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano
anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.