Art. 4. 1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari: a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori; c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva e' pari a quella di cui alla lettera a), sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. 2. La somma aggiuntiva non puo' superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresi' tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali. 3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva puo' essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori. 4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorche' in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva e' dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. 7. La regolarizzazione puo' avvenire altresi', previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva e' dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalita' stabilite dall'ente impositore. 8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, ed all'articolo 3, comma 1. 9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo. 10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati. 11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, sempreche' il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7. 12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria. 13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria e' efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purche' la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori. 15. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidita', ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.