Art. 5.

  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23
aprile  1981,  n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano  sino  al  31  dicembre  1987; la facolta' di pensionamento
anticipato  prevista  dalle  predette disposizioni e' riconosciuta ai
lavoratori  dipendenti  da  imprese  per  le  quali siano intervenute
deliberazioni  del  Comitato  dei Ministri per il coordinamento della
politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere
a)  e  c),  della  legge  12  agosto 1977, n. 675, relative a periodi
successivi,   anche   solo  in  parte,  al  30  giugno  1986,  ovvero
deliberazioni relative alla sola facolta' di pensionamento anticipato
successivamente al 30 giugno 1986.
  2.  La  facolta' di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo
16  della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e'  attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del
presente  decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui
all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia
accertata,  ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera c), della
legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.
  3.  Nell'articolo  1,  comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n.
193,  sono  abrogate le parole "e l'articolo 4 della legge 9 dicembre
1977, n. 903".
  4.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1 della legge 31 maggio
1984,  n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al
settore  alluminio,  ivi  compresa  la  produzione  di allumina, alle
imprese  armatoriali  poste in amministrazione straordinaria ai sensi
del   decreto-legge   30   gennaio   1979,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e al settore
fibrocemento   e   amianto,   anche   per   i  lavoratori  licenziati
successivamente  al  1  giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore
cessate  a  causa  di  fallimento.  Per  i  lavoratori  delle imprese
armatoriali  poste  in  amministrazione  straordinaria ai sensi della
normativa  soprarichiamata  e  di  quelle  del settore fibrocemento e
amianto  il  requisito  di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della
legge  23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato
e'   stabilito   in   52  anni.  L'estensione  della  disciplina  del
prepensionamento   ai  lavoratori  delle  imprese  armatoriali  sopra
richiamate   deve   intendersi  nel  senso  che  si  prescinde  dalle
deliberazioni  di  cui  al  comma  primo dell'articolo 16 ed al comma
primo dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
  5.  In  riferimento  all'articolo  1 della legge 31 maggio 1984, n.
193,  le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al
prepensionamento  anche  se  hanno  una  eta'  inferiore a 50 anni, e
comunque  non  inferiore  ai  47  anni,  purche'  possano  far valere
nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti  300  contributi  mensili  ovvero  1.300
contributi  settimanali  di  cui, rispettivamente, alle tabelle A e B
allegate  al  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n.  488.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente comma,
valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10
miliardi  per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1987-1989,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento:
"Modifiche  ed  integrazioni  alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo
canone)".
  6. Le domande di pensione anticipata ai sensi degli articoli 16, 17
e  18  della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni
ed integrazioni, presentate fuori termine ma entro la data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, possono essere prese in esame, dai
competenti  enti  previdenziali,  su  istanza  degli  interessati  da
presentarsi  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della  legge di conversione del presente decreto. La decorrenza della
pensione  e'  fissata  nel  primo  giorno  del  mese  successivo alla
presentazione della predetta istanza di esame.
  7.  Agli  effetti  del  versamento  dei contributi previdenziali ed
assistenziali,  per  il  periodo  antecedente  al  1 gennaio 1986, le
retribuzioni  erogate  in  franchi  svizzeri  dai  datori  di  lavoro
operanti  nel  comune  di  Campione  d'Italia vanno computate in lire
italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni
franco  svizzero.  Sono  convalidati  i  versamenti contributivi gia'
effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura
sopra indicata.
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 2
dicembre  1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
gennaio  1986,  n. 11, sono estese a decorrere dal 1 gennaio 1986, ai
contributi  previdenziali  ed  assistenziali  a carico dei lavoratori
dipendenti  operanti  nel  comune  di Campione d'Italia retribuiti in
franchi svizzeri.
  9.  Le  disposizioni  dell'articolo  13, comma sesto, della legge 8
agosto  1985,  n.  443,  vanno  intese  nel  senso  che  la efficacia
costitutiva  della  iscrizione  dell'impresa  artigiana  negli  albi,
disciplinata  dalle  leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o
dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di
artigianato  e  formazione professionale, fa stato, sin dalla data di
entrata  in  vigore  delle  medesime  leggi, a tutti gli effetti, ivi
compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.
  10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 4, nel limite
massimo  di  lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-1989,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi
per  il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989,
l'apposito accantonamento "Proroga del regime di prepensionamento per
il  settore  siderurgico e per quello dell'alluminio" e quanto a lire
30  miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989,  l'accantonamento  concernente  "Modifiche ed integrazioni alla
legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)".
  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  medesimo comma 4 per la
parte  relativa  ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in
lire  5  miliardi  a  decorrere  dall'anno 1987, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1987-1989,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1987, parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  "Provvidenze  a  favore dei consorzi e
delle societa' consortili tra piccole e medie imprese".
  11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.