Art. 8. 1. Ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e per i superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le disposizioni dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, si applicano, su domanda del lavoratore, anche con riferimento all'attivita' di lavoro svolta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore, nelle singole province, del sistema di versamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e la data del 31 dicembre 1977, ancorche' sia intervenuta la prescrizione dei relativi contributi. 2. Il rapporto di lavoro svolto nel periodo di cui al comma 1 deve risultare da prova documentale avente carattere obiettivo individuata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 3. Per l'applicazione del comma 1 il lavoratore deve presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto emesso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativo al periodo di cui all'ultima parte del primo comma. I lavoratori che hanno gia' ricevuto il suddetto estratto conto o lo ricevono entro il 31 marzo 1988, devono presentare la domanda entro e non oltre il 30 aprile 1988.