Art. 8.

  1.  Ai  fini  della  maturazione  del  diritto e della misura delle
prestazioni  di  vecchiaia,  invalidita'  e per i superstiti a carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
le  disposizioni  dell'articolo  23-ter  del  decreto-legge 30 giugno
1972,  n.  267,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1972,  n.  485,  si  applicano,  su domanda del lavoratore, anche con
riferimento  all'attivita'  di lavoro svolta nel periodo compreso tra
la  data di entrata in vigore, nelle singole province, del sistema di
versamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  del  5  febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  67  del 13 marzo 1969, e la data del 31 dicembre 1977,
ancorche' sia intervenuta la prescrizione dei relativi contributi.
  2.  Il rapporto di lavoro svolto nel periodo di cui al comma 1 deve
risultare da prova documentale avente carattere obiettivo individuata
dal   consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale.
  3.  Per  l'applicazione  del  comma 1 il lavoratore deve presentare
domanda  all'Istituto  nazionale della previdenza sociale entro e non
oltre  trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'estratto  conto  emesso
dall'Istituto  nazionale della previdenza sociale relativo al periodo
di  cui all'ultima parte del primo comma. I lavoratori che hanno gia'
ricevuto  il  suddetto estratto conto o lo ricevono entro il 31 marzo
1988,  devono  presentare  la  domanda entro e non oltre il 30 aprile
1988.