Art. 9. 1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi: a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualita' di sostituti d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi; b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui piu' elevate siano le possibilita' di omissioni o irregolarita'; c) alle dichiarazioni di cui all'articolo 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi. 3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. 4. Le comunicazioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.