Art. 9.

  1.  Al  fine  di  realizzare  una  maggiore efficacia dei controlli
incrociati,  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre  1983,  n.  638,  l'Amministrazione  finanziaria, l'Istituto
nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  sono  tenuti  a
comunicarsi reciprocamente i dati relativi:
    a)  al  monte  salari  ed al numero dei dipendenti dichiarati dai
datori  di  lavoro  in  qualita' di sostituti d'imposta, nonche' dati
rilevati ai fini contributivi;
    b)  al  fatturato  IVA  denunciato o accreditato nei confronti di
aziende-campione  al  fine  di individuare zone o settori in cui piu'
elevate siano le possibilita' di omissioni o irregolarita';
    c)  alle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo 69, comma secondo,
lettera  b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  l'Amministrazione finanziaria,
l'Istituto  nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale
per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro intrattengono
scambi  reciproci  di  informazioni e comunicazione di dati e notizie
con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
  3.  Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro
e  della  previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,  sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
  4.  Le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  18  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965, n. 1124, sono dovute
anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.