Articolo 2. 
 
  Venendo a mancare per morte, o per  altra  causa,  i  vescovi  e  i
ministri del culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei
quali  viene  mantenuta  la  riscossione  delle   decime   ed   altre
prestazioni   nei   limiti    fissati    dall'articolo    precedente,
l'Amministrazione  del  fondo  pel  culto  corrispondera'   ai   loro
successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma  di  lire
6000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri  del  culto
aventi individualmente cura di anime, qualora le altre  rendite  piu'
non raggiungessero le  somme  anzidette  al  tempo  nel  quale  avra'
effetto l'abolizione. 
 
  Mai pero'  il  supplemento  potra'  eccedere  le  decime  ed  altre
prestazioni abolite. 
 
  Nelle provincie in cui e' a  carico  dei  comuni,  in  surrogazione
delle decime sacramentali,  il  peso  di  assegni  ai  vescovi  e  di
supplementi di congrua ai ministri del culto  aventi  individualmente
cura di anime, l'Amministrazione del fondo per il culto, dopo  cinque
anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarra' sostituita ai
comuni per quella parte che tiene luogo delle decime  medesime,  gia'
abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre  la  somma
rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800. 
 
  Nulla e' innovato al disposto degli articoli 2 e 3 della  legge  19
giugno 1873,  n.  1402,  sull'ammontare  delle  congrue  dovute  alle
parrocchie esistenti nella citta' di Roma.