Articolo 3. Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano in natura a corpi morali od a privati sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in denaro. Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile intorno alla enfiteusi ed alle rendite perpetue.