Articolo 3. 
 
  Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in  quote
di frutti, che si pagano in natura a corpi morali od a privati  sotto
qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in
denaro. 
 
  Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile
intorno alla enfiteusi ed alle rendite perpetue.