Articolo 4. Per la commutazione stabilita nell' articolo 3 saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873, num. 1389, e 29 giugno 1879, num. 4946, per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane. Il canone da corrispondersi sara' pero' diminuito di un decimo pei fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in miglioramenti nel corso degli ultimi 30 anni un capitale non inferiore al decimo della prestazione elevata a capitale con le norme stabilite nell'articolo seguente. Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio, il canone sara' determinato in proporzione della rendita lorda, che si otteneva prima della bonifica.