Articolo 4. 
 
  Per la commutazione stabilita nell' articolo 3 saranno applicate le
norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8  giugno  1873,  num.
1389, e 29 giugno 1879, num. 4946, per la commutazione  delle  decime
ex-feudali nelle provincie napoletane. 
 
  Il canone da corrispondersi sara' pero' diminuito di un decimo  pei
fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in  miglioramenti  nel
corso degli ultimi 30 anni un capitale non inferiore al decimo  della
prestazione elevata a capitale con le norme  stabilite  nell'articolo
seguente. 
 
  Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo  trentennio,  il
canone sara' determinato in proporzione della rendita lorda,  che  si
otteneva prima della bonifica.