IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista   la   regola   2  dell'allegato  II,  come  emendato,  della
convenzione  internazionale  per  la  prevenzione   dell'inquinamento
marino  causato  da  navi  adottata  a  Londra  il  2  novembre 1973,
ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, come  modificata  dal
protocollo  ad  essa relativo, adottato a Londra nel 1978, ratificato
con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore il 2 gennaio 1983,
che    stabilisce   l'applicazione   delle   prescrizioni   contenute
nell'allegato stesso a tutte le navi che trasportano sostanze liquide
nocive alla rinfusa;
  Viste  le regole 11 e 12A del menzionato allegato II, che obbligano
tutte le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa in
viaggi    internazionali    ad   essere   dotate   del   "Certificato
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento nel trasporto  di
sostanze  liquide  nocive  alla  rinfusa"  (IPPC)  o del "Certificato
internazionale di idoneita' al trasporto di prodotti chimici  liquidi
pericolosi  alla  rinfusa"  (ICOF)  nel  caso di navi costruite il 1›
luglio 1986 o successivamente, o del  "Certificato  di  idoneita'  al
trasporto  di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa" (COF)
nel caso di navi costruite anteriormente al 1› luglio 1986;
  Visto  il  proprio decreto ministeriale del 17 novembre 1982 con il
quale il registro italiano navale viene autorizzato ad effettuare  le
visite tecniche ed a rilasciare i relativi certificati internazionali
secondo le disposizioni  previste  dagli  allegati  alla  convenzione
internazionale Marpol 73-78;
  Visto  il proprio decreto ministeriale dell'8 gennaio 1987 relativo
all'approvazione del modello del certificato  internazionale  per  la
prevenzione  dell'inquinamento  nel  trasporto  di  sostanze  liquide
nocive alla rinfusa (IPPC);
  Visto  il proprio decreto ministeriale dell'8 gennaio 1987 relativo
all'approvazione  del  modello  del  certificato  internazionale   di
idoneita'  al  trasporto  di  prodotti  chimici  liquidi alla rinfusa
(ICOF);
  Visto  il proprio decreto ministeriale dell'8 gennaio 1987 relativo
all'approvazione  del  modello  del  certificato  di   idoneita'   al
trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (COF);
  Tenuto  conto  che  per  le  navi  che trasportano sostanze liquide
nocive alla rinfusa abilitate a  viaggi  nazionali  o  di  estensione
minore non e' previsto alcun obbligo di certificazioni;
  Tenuto  conto  che  occorre assicurare l'attuazione, anche da parte
delle menzionate navi non soggette all'obbligo  delle  certificazioni
internazionali,  delle  prescrizioni  dettate  nell'allegato II della
Marpol 73-78;
  Tenuto conto delle finalita' indicate dalla legge 31 dicembre 1982,
n. 979;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  navi  che  trasportano  sostanze  liquide  nocive  alla rinfusa
abilitate a viaggi nazionali o di  estensione  minore  devono  essere
provviste  degli  stessi certificati prescritti dall'allegato II alla
Marpol 73-78 per navi abilitate a viaggi internazionali,  di  cui  ai
decreti ministeriali 8 gennaio 1987 citati nelle premesse.