IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la regola 2 dell'allegato II, come emendato, della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi adottata a Londra il 2 novembre 1973, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, come modificata dal protocollo ad essa relativo, adottato a Londra nel 1978, ratificato con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore il 2 gennaio 1983, che stabilisce l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'allegato stesso a tutte le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa; Viste le regole 11 e 12A del menzionato allegato II, che obbligano tutte le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa in viaggi internazionali ad essere dotate del "Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento nel trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa" (IPPC) o del "Certificato internazionale di idoneita' al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa" (ICOF) nel caso di navi costruite il 1 luglio 1986 o successivamente, o del "Certificato di idoneita' al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa" (COF) nel caso di navi costruite anteriormente al 1 luglio 1986; Visto il proprio decreto ministeriale del 17 novembre 1982 con il quale il registro italiano navale viene autorizzato ad effettuare le visite tecniche ed a rilasciare i relativi certificati internazionali secondo le disposizioni previste dagli allegati alla convenzione internazionale Marpol 73-78; Visto il proprio decreto ministeriale dell'8 gennaio 1987 relativo all'approvazione del modello del certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento nel trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (IPPC); Visto il proprio decreto ministeriale dell'8 gennaio 1987 relativo all'approvazione del modello del certificato internazionale di idoneita' al trasporto di prodotti chimici liquidi alla rinfusa (ICOF); Visto il proprio decreto ministeriale dell'8 gennaio 1987 relativo all'approvazione del modello del certificato di idoneita' al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (COF); Tenuto conto che per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa abilitate a viaggi nazionali o di estensione minore non e' previsto alcun obbligo di certificazioni; Tenuto conto che occorre assicurare l'attuazione, anche da parte delle menzionate navi non soggette all'obbligo delle certificazioni internazionali, delle prescrizioni dettate nell'allegato II della Marpol 73-78; Tenuto conto delle finalita' indicate dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979; Decreta: Art. 1. Le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa abilitate a viaggi nazionali o di estensione minore devono essere provviste degli stessi certificati prescritti dall'allegato II alla Marpol 73-78 per navi abilitate a viaggi internazionali, di cui ai decreti ministeriali 8 gennaio 1987 citati nelle premesse.