Art. 2.
  Le   visite  sono  effettuate  dal  registro  italiano  navale  che
rilascia, dopo esito  favorevole  delle  visite  stesse,  i  relativi
certificati di cui all'art. 1 del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 novembre 1987
                                                Il Ministro: PRANDINI