IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista  la  propria  ordinanza  n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recante proroga  dei
benefici  della  sospensione  dei termini in favore delle popolazioni
dei  comuni  della  provincia  di  Sondrio   colpite   dagli   eventi
alluvionali del luglio ed agosto 1987;
  Considerata   l'opportunita'   di   estendere  i  benefici  fissati
dall'ordinanza n. 1316/FPC anche ai soggetti, residenti o aventi sede
legale  al  di  fuori  dei comuni della provincia di Sondrio indicati
nell'art.  2  dell'ordinanza  n.  1142/FPC  dell'8  settembre   1987,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987, e
che svolgono in tali comuni attivita'  imprenditoriale  o  di  lavoro
autonomo  limitatamente  alle  obbligazioni  nascenti dalle attivita'
stesse;
  Considerata,  altresi',  l'opportunita'  di  modificare  la formula
dell'art. 3, secondo comma, primo rigo,  dell'ordinanza  n.  1316/FPC
omettendo le parole "di registrazione";
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I benefici previsti dall'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987
sono estesi ai soggetti aventi residenza  o  sede  al  di  fuori  dei
comuni  della  provincia  di  Sondrio  indicati nell'art. 2, comma 1,
dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, e che svolgono, nei
citati comuni della provincia di Sondrio, attivita' imprenditoriale o
di lavoro autonomo, limitatamente alle  obbligazioni  nascenti  dalle
attivita' stesse.