IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista la propria ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recante proroga dei benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio ed agosto 1987; Considerata l'opportunita' di estendere i benefici fissati dall'ordinanza n. 1316/FPC anche ai soggetti, residenti o aventi sede legale al di fuori dei comuni della provincia di Sondrio indicati nell'art. 2 dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987, e che svolgono in tali comuni attivita' imprenditoriale o di lavoro autonomo limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse; Considerata, altresi', l'opportunita' di modificare la formula dell'art. 3, secondo comma, primo rigo, dell'ordinanza n. 1316/FPC omettendo le parole "di registrazione"; Dispone: Art. 1. I benefici previsti dall'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 sono estesi ai soggetti aventi residenza o sede al di fuori dei comuni della provincia di Sondrio indicati nell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, e che svolgono, nei citati comuni della provincia di Sondrio, attivita' imprenditoriale o di lavoro autonomo, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse.