Art. 2.
  Al  primo  rigo  del  secondo  comma  dell'art. 3 dell'ordinanza n.
1316/FPC  del  28  dicembre  1987,  sono   omesse   le   parole   "di
registrazione".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                                 Il Ministro: GASPARI