Art. 13. Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo tasso d'interesse offerto. L'importo di ciascuna offerta, multipla di 1.000 ECU, non puo' essere inferiore a 50.000 ECU. Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovra' essere indicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati, nonche' la sede della Banca medesima presso la quale si intende depositare i titoli in "gestione centralizzata".