Art. 13.
  Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto
dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei
buoni   che   essi  intendono  sottoscrivere  e  del  relativo  tasso
d'interesse offerto.
  L'importo  di  ciascuna  offerta,  multipla  di 1.000 ECU, non puo'
essere inferiore a 50.000 ECU.
  Sul  modello  di  partecipazione  all'asta potranno essere indicate
fino a un massimo di cinque  offerte;  nello  stesso  modello  dovra'
essere  indicata  la  filiale  della  Banca  d'Italia presso la quale
l'operatore intende effettuare il  versamento  del  controvalore  dei
titoli  assegnati,  nonche'  la  sede  della Banca medesima presso la
quale si intende depositare i titoli in "gestione centralizzata".