Art. 2.
  Salvo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto,
il valore dell'ECU e' uguale al valore dell'unita' monetaria  europea
attualmente  usata  nel  Sistema  monetario  europeo.  Tale valore e'
determinato sulla base degli importi delle valute  dei  Paesi  membri
della Comunita' europea fissati come appresso.
  In conformita' al regolamento CEE n. 3180/78 del
18  dicembre  1978  e  successive  modificazioni,  l'unita' monetaria
europea e' attualmente definita quale somma
delle seguenti componenti:
   0,719 marco tedesco;
   1,31 franchi francesi;
   0,0878 lira sterlina;
  140 lire italiane;
   0,256 fiorino olandese;
   3,71 franchi belgi;
   0,140 franco lussemburghese;
   0,219 corona danese;
   0,00871 sterlina irlandese;
   1,15 dracme greche.
  Tale base puo' essere modificata dalla Comunita' europea, anche con
riguardo  alle  valute  componenti;  nel  qual  caso  il  sistema  di
determinazione dell'ECU sara' modificato in conformita'.