Art. 7.
  Nell'ipotesi  in cui l'ECU non sia piu' usato come unita' monetaria
del Sistema monetario europeo, gli interessi da  corrispondere  e  il
capitale  da  rimborsare  saranno  pagati in lire italiane sulla base
della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire,  calcolati
secondo  la  procedura  di cui all'art. 9, e relativi alla data del 2
gennaio 1989.