Art. 2.
  1.  Le  sopravvenienze  passive,  di  cui  all'art. 1, comma 2, del
decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, devono  intendersi
anche  quelle  verificatesi successivamente alla data del 31 dicembre
1985, ma entro il 19 settembre 1987, sempreche' siano imputabili agli
enti  nei confronti dei quali si applicano le disposizioni recate dal
capo II della legge indicata nelle premesse.
  2.  Tra  gli istituti psichiatrici di cui all'art. 12, comma primo,
del  decreto-legge  19  settembre  1987,  n.  382   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, non sono compresi
quelli sprovvisti di una propria personalita' giuridica ed  autonomia
patrimoniale.
  3.  Tra  i  crediti  dei comuni e delle unita' sanitarie locali, da
dichiarare estinti ai sensi dell'art.  9,  comma  primo,  del  citato
decreto-legge   19   settembre   1987,   n.   382,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, non sono compresi
quelli  generati  successivamente alla cessazione degli enti medesimi
in dipendenza di procedure esecutive poste in  essere  nei  confronti
degli  stessi  comuni ed unita' sanitarie locali quali titolari della
gestione stralcio dei cessati enti ospedalieri.