Art. 2. 1. Le sopravvenienze passive, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, devono intendersi anche quelle verificatesi successivamente alla data del 31 dicembre 1985, ma entro il 19 settembre 1987, sempreche' siano imputabili agli enti nei confronti dei quali si applicano le disposizioni recate dal capo II della legge indicata nelle premesse. 2. Tra gli istituti psichiatrici di cui all'art. 12, comma primo, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382 convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, non sono compresi quelli sprovvisti di una propria personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale. 3. Tra i crediti dei comuni e delle unita' sanitarie locali, da dichiarare estinti ai sensi dell'art. 9, comma primo, del citato decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, non sono compresi quelli generati successivamente alla cessazione degli enti medesimi in dipendenza di procedure esecutive poste in essere nei confronti degli stessi comuni ed unita' sanitarie locali quali titolari della gestione stralcio dei cessati enti ospedalieri.