Art. 3.
  Restano  valide  le  modalita'  di  attuazione,  gli  schemi  delle
istanze, delle certificazioni e degli allegati indicati  nel  decreto
ministeriale  n.  125279  del  25  luglio  1987,  per  la  parte  non
modificata ai sensi dei precedenti articoli del presente decreto.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 10 dicembre 1987
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1988
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 114