Art. 3. Restano valide le modalita' di attuazione, gli schemi delle istanze, delle certificazioni e degli allegati indicati nel decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, per la parte non modificata ai sensi dei precedenti articoli del presente decreto. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 10 dicembre 1987 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1988 Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 114