IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1981, cui fa riferimento l'art. 34 della legge finanziaria 1986; Visto il decreto 18 luglio 1986 sulle "Caratteristiche funzionali e di unificazione degli autobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale successivamente al 1 gennaio 1987"; Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione dei contributi previsti dalla legge sopra richiamata per l'acquisto di filobus e filobus snodati destinati al trasporto pubblico, costruiti successivamente al 30 giugno 1988; Considerata la necessita' di dare applicazione alla citata legge per quanto concerne il fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e di agevolare, nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento dei filobus e dei filobus snodati urbani e suburbani; Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee; Decreta: Art. 1. I filobus ed i filobus snodati di cui agli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, destinati al servizio di linea urbano e suburbano costruiti successivamente al 30 novembre 1988 con esclusione di quelli realizzati su telai costruiti anteriormente a tale data, debbono, oltreche' rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate negli allegati A e B del presente decreto, concernenti i filobus ed i filobus snodati destinati rispettivamente ai servizi urbani e suburbani.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e' il seguente: "Art. 11. - E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Tale fondo ha una dotazione complessiva di 2.000 miliardi. Per l'anno 1981 e' destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire. Tale fondo e' destinato: 1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali; 2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non puo' destinare piu' del 25 per cento della somma a propria disposizione. Art. 12. - Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorsso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento. Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto della densita' di popolazione e dei flussi di traffico, nonche' dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale. Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento o della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari. Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, le regioni concordano, in sede di commissione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi". Note alle premesse: - Per il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 151/1981 si veda la nota al titolo. - Il comma 1 dell'art. 34 della legge finanziaria 1986 (legge 28 febbraio 1986, n. 41) prevede che: "Per le finalita' di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalita' di cui all'art. 12 della legge stessa, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988". - Il D.M. 18 luglio 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 dell'11 agosto 1986. Nota all'art. 1: Per il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 151/1981 si veda la nota al titolo.