Art. 2.
  Le  tabelle di unificazione a carattere definitivo richiamate negli
allegati  tecnici  al  presente  decreto,  nuove  o  che   comportino
innovazioni rispetto a quelle approvate in applicazione di precedenti
norme sui veicoli agevolati, debbono essere approvate  dal  Ministero
dei  trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, sentite le associazioni  delle  aziende  di
costruzione  dei  veicoli  e  di  esercizio  delle linee, entro il 30
giugno 1988.