Art. 2. Le tabelle di unificazione a carattere definitivo richiamate negli allegati tecnici al presente decreto, nuove o che comportino innovazioni rispetto a quelle approvate in applicazione di precedenti norme sui veicoli agevolati, debbono essere approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentite le associazioni delle aziende di costruzione dei veicoli e di esercizio delle linee, entro il 30 giugno 1988.