Art. 6.
  Le  spese  per  gli accertamenti tecnici di cui agli articoli 4 e 5
precedenti sono a carico del  richiedente,  ai  sensi  del  combinato
disposto dell'art. 1, quinto comma, del regio decreto-legge 14 luglio
1937, n. 1728 e degli articoli 199, 200 e 255 del testo  unico  delle
disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,
le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
 
          Nota all'art. 6:
             Il  R.D.L. n. 1728/1937, reca disposizioni per agevolare
          la concessione di filovie.