Art. 6. Le spese per gli accertamenti tecnici di cui agli articoli 4 e 5 precedenti sono a carico del richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, quinto comma, del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728 e degli articoli 199, 200 e 255 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
Nota all'art. 6: Il R.D.L. n. 1728/1937, reca disposizioni per agevolare la concessione di filovie.