IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n.  456,  concernente  il
ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che
erogano assistenza sanitaria per gli anni  1985  e  1986  nonche'  il
ripiano dei debiti degli ex enti ospedalieri;
  Visto  in  particolare  il  primo  comma  dell'art.  3  del  citato
decreto-legge n. 382 del 1987  che  dispone  che  la  maggiore  spesa
sostenuta  dai  presidi  sanitari  della  regione  o  della provincia
autonoma per erogare le prestazioni del Servizio sanitario  nazionale
negli anni 1985 e 1986 rispetto alle entrate conseguite e' finanziata
dalle regioni o province  autonome  mediante  l'impiego  della  somma
eventualmente non utilizzata a valere sulla quota del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente e per la differenza  mediante  operazioni
di mutuo con la Cassa depositi e prestiti;
  Visto  il  sesto  comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 382
del  1987  che  facoltizza  le  regioni  e  le  province  autonome  a
richiedere  alla  Cassa depositi e prestiti, in via di anticipazione,
un mutuo di importo non superiore al quaranta per cento del disavanzo
presunto   risultante   dalle  documentazioni  contabili  relative  a
ciascuno degli esercizi 1985 e 1986;
  Visto  il  secondo  comma dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n.
382/1987 che pone a  carico  del  bilancio  dello  Stato  l'onere  di
ammortamento  dei  mutui di cui sopra contratti dalle regioni e dalle
province autonome con la Cassa depositi e prestiti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  mutui  contratti  dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano con la Cassa depositi  e  prestiti  ai  sensi  della
normativa richiamata in premessa, per il finanziamento della maggiore
spesa di parte corrente sostenuta per l'erogazione delle  prestazioni
del Servizio sanitario nazionale negli anni 1985 e 1986, hanno durata
ventennale con  inizio  dell'ammortamento  il  1›  gennaio  dell'anno
successivo  a  quello  dell'erogazione  e  le  relative  rate annuali
posticipate costanti di ammortamento hanno scadenza il 31 dicembre di
ciascun anno.
  2.  Per ciascun mutuo concesso, l'erogazione sara' effettuata dalla
Cassa depositi e prestiti in un'unica soluzione.
  3.  Gli  eventuali interessi di preammortamento sono a carico dello
Stato e sono corrisposti, applicando lo stesso tasso previsto per  le
operazioni  di  mutuo, unitamente alla prima rata di ammortamento per
il mutuo cui si riferiscono e sono determinati con  riferimento  alla
data di scadenza della rata stessa.