IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, concernente il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonche' il ripiano dei debiti degli ex enti ospedalieri; Visto in particolare il primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1987 che dispone che la maggiore spesa sostenuta dai presidi sanitari della regione o della provincia autonoma per erogare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1985 e 1986 rispetto alle entrate conseguite e' finanziata dalle regioni o province autonome mediante l'impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e per la differenza mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti; Visto il sesto comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1987 che facoltizza le regioni e le province autonome a richiedere alla Cassa depositi e prestiti, in via di anticipazione, un mutuo di importo non superiore al quaranta per cento del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili relative a ciascuno degli esercizi 1985 e 1986; Visto il secondo comma dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 382/1987 che pone a carico del bilancio dello Stato l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra contratti dalle regioni e dalle province autonome con la Cassa depositi e prestiti; Decreta: Art. 1. 1. I mutui contratti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con la Cassa depositi e prestiti ai sensi della normativa richiamata in premessa, per il finanziamento della maggiore spesa di parte corrente sostenuta per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1985 e 1986, hanno durata ventennale con inizio dell'ammortamento il 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione e le relative rate annuali posticipate costanti di ammortamento hanno scadenza il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Per ciascun mutuo concesso, l'erogazione sara' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti in un'unica soluzione. 3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono a carico dello Stato e sono corrisposti, applicando lo stesso tasso previsto per le operazioni di mutuo, unitamente alla prima rata di ammortamento per il mutuo cui si riferiscono e sono determinati con riferimento alla data di scadenza della rata stessa.