Art. 2.
  1.  L'importo  dei mutui richiesti in via di anticipazione non puo'
superare il 40% del disavanzo presunto per ciascuno degli anni 1985 e
1986 quale dichiarato nella domanda di mutuo di cui al comma 2.
  2. Per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle rate di
ammortamento relative ai mutui di cui al comma 1,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano trasmettono, mediante plico
raccomandato  con  avviso  di  ricevimento,  alla  Cassa  depositi  e
prestiti, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per gli affari economici e  al  Ministero  della
sanita'  -  Servizio  centrale  della  programmazione  sanitaria,  la
domanda di mutuo a firma del  presidente  della  giunta  regionale  o
provinciale conforme al modello allegato al presente decreto.
  3. La concessione del mutuo deve essere preventivamente autorizzata
dai Ministri della sanita' e del tesoro. Le  predette  autorizzazioni
devono  essere  inviate  per  conoscenza  alla  regione  o  provincia
autonoma interessata.