Art. 2. 1. L'importo dei mutui richiesti in via di anticipazione non puo' superare il 40% del disavanzo presunto per ciascuno degli anni 1985 e 1986 quale dichiarato nella domanda di mutuo di cui al comma 2. 2. Per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle rate di ammortamento relative ai mutui di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Cassa depositi e prestiti, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari economici e al Ministero della sanita' - Servizio centrale della programmazione sanitaria, la domanda di mutuo a firma del presidente della giunta regionale o provinciale conforme al modello allegato al presente decreto. 3. La concessione del mutuo deve essere preventivamente autorizzata dai Ministri della sanita' e del tesoro. Le predette autorizzazioni devono essere inviate per conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata.