Art. 3.
  1.  Sulla  base  della  documentazione  redatta in conformita' alle
disposizioni emanate dal Ministro della sanita' ai sensi dell'art.  1
del   decreto-legge  19  settembre  1987,  n.  382,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, le regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano determinano il complessivo
fabbisogno occorrente  per  il  ripiano  finanziario  delle  gestioni
sanitarie  relative agli anni 1985 e 1986 e presentano, tenendo conto
degli importi dei mutui di cui all'art. 2, ulteriore istanza  per  la
concessione del mutuo differenziale.
  2.  Le  domande,  complete  della  prescritta  documentazione, sono
presentate alla Cassa depositi e prestiti, al Ministero del tesoro  -
Ragioneria  generale  dello Stato - Ispettorato generale degli affari
economici e al Ministero della  sanita'  -  Servizio  centrale  della
programmazione sanitaria.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il Ministro della sanita',
autorizza  la  Cassa  depositi  e  prestiti  a  concedere  il   mutuo
differenziale  di  cui  al comma 1. Copia di tale autorizzazione deve
essere inviata alla regione o provincia autonoma interessata.