Art. 3. 1. Sulla base della documentazione redatta in conformita' alle disposizioni emanate dal Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano il complessivo fabbisogno occorrente per il ripiano finanziario delle gestioni sanitarie relative agli anni 1985 e 1986 e presentano, tenendo conto degli importi dei mutui di cui all'art. 2, ulteriore istanza per la concessione del mutuo differenziale. 2. Le domande, complete della prescritta documentazione, sono presentate alla Cassa depositi e prestiti, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale degli affari economici e al Ministero della sanita' - Servizio centrale della programmazione sanitaria. 3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della sanita', autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo differenziale di cui al comma 1. Copia di tale autorizzazione deve essere inviata alla regione o provincia autonoma interessata.