Art. 4. 1. Sulla base di ciascuna delle domande di mutuo di cui ai commi 2 degli articoli 2 e 3 e delle relative autorizzazioni, la Cassa depositi e prestiti comunica all'ente mutuatario l'adesione di massima alla concessione del mutuo. 2. Successivamente, le regioni e le province autonome interessate trasmettono alla Cassa depositi e prestiti copia autenticata della deliberazione della giunta regionale o provinciale di assunzione di ciascuno dei mutui di cui al comma 1, per consentire al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che assume i poteri del consiglio di amministrazione, di provvedere alla concessione formale del mutuo dandone notizia al consiglio stesso nella prima adunanza utile.