Art. 4.
  1.  Sulla base di ciascuna delle domande di mutuo di cui ai commi 2
degli articoli 2 e  3  e  delle  relative  autorizzazioni,  la  Cassa
depositi  e  prestiti  comunica  all'ente  mutuatario  l'adesione  di
massima alla concessione del mutuo.
  2.  Successivamente,  le regioni e le province autonome interessate
trasmettono alla Cassa depositi e prestiti  copia  autenticata  della
deliberazione  della  giunta regionale o provinciale di assunzione di
ciascuno dei mutui di cui al comma 1,  per  consentire  al  Direttore
generale  della  Cassa  depositi  e prestiti, che assume i poteri del
consiglio di amministrazione, di provvedere alla concessione  formale
del  mutuo  dandone  notizia al consiglio stesso nella prima adunanza
utile.