Art. 5.
  1.  La  somministrazione  dei mutui da parte della Cassa depositi e
prestiti avviene mediante accreditamento  dei  relativi  importi  sul
conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia
autonoma intrattiene con  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  Con
apposito  provvedimento  da  inviarsi  alla  Direzione  generale  del
Tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato -  Ispettorato  generale
per  gli  affari  economici  e  al Ministero della sanita' - Servizio
centrale della programmazione sanitaria, le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  determinano  le  eventuali quote da
trattenere in relazione alle funzioni proprie e ripartiscono  fra  le
unita' sanitarie locali le restanti disponibilita'.
  2. Le quote assegnate a ciascuna unita' sanitaria locale sulla base
del provvedimento di riparto di cui al comma 1  vengono  alle  stesse
trasferite con le modalita' e le procedure previste dagli articoli 3,
4, 5, 6, secondo e terzo comma, 7 e  9  del  decreto  ministeriale  5
maggio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 maggio
1981) concernente "Determinazione delle  modalita'  di  funzionamento
del  conto  corrente  e  delle  contabilita'  speciali intestate alle
unita' sanitarie locali". A tali fini, il provvedimento  regionale  o
provinciale  e  la "quota trimestrale", indicati all'art. 3, comma 1,
del decreto ministeriale 5 maggio 1981, devono intendersi sostituiti,
rispettivamente,  dal provvedimento previsto dal comma 1 del presente
articolo e dalla quota assegnata a ciascuna unita'  sanitaria  locale
ai sensi del presente comma.