IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 6, lettera a), che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 288, con la quale e' stata ratificata e resa esecutiva la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979; Visti gli articoli 10 e 11 della richiamata convenzione che prevedono che i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svezia e i titolari di una sola pensione o rendita svedese, iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a corrispondere una quota annua pro-capite determinata dalla competente autorita' italiana; Visto l'art. 34 della stessa convenzione che indica l'autorita' competente a fissare la predetta quota; Ritenuto di fissare quote capitarie distinte per i familiari dei lavoratori e per i titolari di pensione e loro familiari; Ritenuto di prendere a base, per la determinazione della quota pro-capite, i costi medi unitari dell'assistenza sanitaria in Italia stabiliti ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento CEE n. 574/72 del Consiglio; Ritenuto di determinare il costo medio 1987 applicando al costo medio stabilito per l'anno 1986, con decreto ministeriale del 21 giugno 1986, il tasso d'inflazione programmato per il 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 1986); Visti i propri decreti con i quali sono state stabilite le modalita' di riscossione per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto 25 novembre 1982 concernente le modalita' per l'erogazione dell'assistenza sanitaria con oneri a carico di istituzioni estere; Considerato che le spese sostenute per le prestazioni erogate in base alla convenzione italo-svedese di sicurezza sociale non sono oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti italiane e svedesi; Ritenuto, pertanto, non estensibile agli assistiti temporaneamente presenti in Italia, la particolare disciplina sulla partecipazione alla spesa sanitaria, prevista dal terzo comma dell'art. 1 del richiamato decreto del 25 novembre 1982; Decreta: Art. 1. I familiari, residenti in Italia, dei lavoratori occupati in Svezia, che, ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 288, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1987 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 658.000. Il predetto contributo annuo e' ridotto a L. 329.000 per i soggetti che chiedono di fruire dell'assistenza in data successiva al 30 giugno 1987. I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.