IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art.
6, lettera a), che riserva  allo  Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia;
  Vista  la  legge  27  aprile  1982,  n.  288, con la quale e' stata
ratificata e resa esecutiva la convenzione tra la Repubblica italiana
e  il  Regno  di  Svezia  in  materia di sicurezza sociale, firmata a
Stoccolma il 25 settembre 1979;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  della  richiamata  convenzione che
prevedono che i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati
in  Svezia  e  i  titolari  di  una  sola pensione o rendita svedese,
iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a corrispondere
una  quota  annua  pro-capite  determinata dalla competente autorita'
italiana;
  Visto  l'art.  34  della  stessa convenzione che indica l'autorita'
competente a fissare la predetta quota;
  Ritenuto  di  fissare  quote capitarie distinte per i familiari dei
lavoratori e per i titolari di pensione e loro familiari;
  Ritenuto  di  prendere  a  base,  per la determinazione della quota
pro-capite, i costi medi unitari dell'assistenza sanitaria in  Italia
stabiliti  ai  sensi  degli  articoli  94 e 95 del regolamento CEE n.
574/72 del Consiglio;
  Ritenuto  di  determinare  il  costo medio 1987 applicando al costo
medio stabilito per l'anno 1986,  con  decreto  ministeriale  del  21
giugno  1986, il tasso d'inflazione programmato per il 1987 (Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 12 settembre 1986);
  Visti  i  propri  decreti  con  i  quali  sono  state  stabilite le
modalita' di  riscossione  per  l'assicurazione  presso  il  Servizio
sanitario  nazionale  ai  sensi  dell'art.  63 della legge n. 833 del
1978, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il proprio decreto 25 novembre 1982 concernente le modalita'
per l'erogazione dell'assistenza sanitaria  con  oneri  a  carico  di
istituzioni estere;
  Considerato  che  le  spese sostenute per le prestazioni erogate in
base alla convenzione italo-svedese di  sicurezza  sociale  non  sono
oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti italiane e svedesi;
  Ritenuto,  pertanto, non estensibile agli assistiti temporaneamente
presenti in Italia, la particolare  disciplina  sulla  partecipazione
alla  spesa  sanitaria,  prevista  dal  terzo  comma  dell'art. 1 del
richiamato decreto del 25 novembre 1982;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  familiari,  residenti  in  Italia,  dei  lavoratori  occupati in
Svezia, che, ai sensi della convenzione  italo-svedese  di  sicurezza
sociale  ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 288, abbiano chiesto
di fruire dell'assistenza  sanitaria  erogata  a  tutti  i  cittadini
residenti,  sono  tenuti per l'anno 1987 al versamento del contributo
annuo pro-capite di L. 658.000.
  Il predetto contributo annuo e' ridotto a L. 329.000 per i soggetti
che chiedono di fruire  dell'assistenza  in  data  successiva  al  30
giugno 1987.
  I  familiari  residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la
qualifica di emigrante sono esentati  dal  pagamento  del  contributo
previsto dal presente articolo.