Art. 3. I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, nel caso in cui i soggetti siano gia' iscritti al Servizio sanitario nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I contributi sono riscossi dall'INPS con le modalita' stabilite per la riscossione del contributo dell'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri residenti, in quanto compatibili.