Art. 3.
  I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in
unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al  Servizio
sanitario  nazionale,  nel caso in cui i soggetti siano gia' iscritti
al Servizio sanitario nazionale, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  I contributi sono riscossi dall'INPS con le modalita' stabilite per
la riscossione del contributo dell'assicurazione presso  il  Servizio
sanitario  nazionale  dei  cittadini  stranieri  residenti, in quanto
compatibili.