Art. 6.
  I  cittadini  svedesi,  residenti  o temporaneamente in Italia, che
hanno diritto all'assistenza sanitaria  ai  sensi  della  convenzione
italo-svedese  di  sicurezza sociale, sono tenuti alla partecipazione
alla spesa sanitaria  nella  misura  e  nei  limiti  previsti  per  i
cittadini italiani residenti.
  Nei  casi in cui siano previste esenzioni dalla partecipazione alla
spesa in relazione all'ammontare dei redditi personali imponibili  ai
fini  dell'IRPEF, si fa riferimento al reddito complessivo conseguito
nell'anno 1986 in Italia e all'estero.
  Alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono  i  redditi
dichiarati ai fini dell'IRPEF, i redditi esenti da imposte  e  quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva.
  Per  i  soggetti  che non hanno redditi propri si fa riferimento al
reddito del soggetto del quale gli stessi sono  a  carico,  ai  sensi
delle vigenti disposizioni fiscali.
  I  redditi  devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi
della legge 4 gennaio 1968', n. 15. L'autocertificazione deve  essere
sottoscritta    anche    dai    familiari   a   carico   maggiorenni.
All'autocertificazione deve essere allegata copia della dichiarazione
dei  redditi  (mod.  740)  o  del  mod.  101,  se presentati, e delle
certificazioni eventualmente rilasciate  dalle  competenti  autorita'
straniere.
  Per la conversione in lire italiane dei redditi in valuta straniera
si applica il tasso di cambio vigente alla data della  certificazione
o della autocertificazione.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 16 novembre 1987
                                            p. Il Ministro: MARINUCCI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1988
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 146