Art. 6. I cittadini svedesi, residenti o temporaneamente in Italia, che hanno diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura e nei limiti previsti per i cittadini italiani residenti. Nei casi in cui siano previste esenzioni dalla partecipazione alla spesa in relazione all'ammontare dei redditi personali imponibili ai fini dell'IRPEF, si fa riferimento al reddito complessivo conseguito nell'anno 1986 in Italia e all'estero. Alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF, i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva. Per i soggetti che non hanno redditi propri si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico, ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali. I redditi devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968', n. 15. L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni. All'autocertificazione deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740) o del mod. 101, se presentati, e delle certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorita' straniere. Per la conversione in lire italiane dei redditi in valuta straniera si applica il tasso di cambio vigente alla data della certificazione o della autocertificazione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 16 novembre 1987 p. Il Ministro: MARINUCCI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1988 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 146