Art. 11.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale  ))  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
   N.B.  - I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione cosi'
recitano:
  "2.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla
base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 921, 28 febbraio 1987, n.
53, 29 aprile 1987, n. 166, 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987,
n.  360,  nonche'  sulla  base  di  disposizioni del decreto-legge 30
ottobre 1987, n. 443, soppresse  dalla  presente  legge.  Per  quanto
concerne  la disposizione dell'articolo 7, comma 2, dei decreti-legge
30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360, e  dell'articolo  8
del  decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, la salvezza degli effetti
e dei rapporti giuridici sorti concerne unicamente la  permanenza  in
servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
 3.  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
 
             (a)  I  DD.LL.  n. 921/1986, n. 53/1987, n. 166/1987, n.
          257/1987  e  n.  360/1987,  non  convertiti  in  legge  per
          decorrenza   dei   termini   costituzionali   (i   relativi
          comunicati sono stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella
          Gazzetta  Ufficiale   - serie generale - n.  50 del 2 marzo
          1987, n. 100 del 2 maggio 1987, n. 152 del 2  luglio  1987,
          n. 203 del 1› settembre 1987 e n. 255 del 31 ottobre 1987),
          recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.