Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. N.B. - I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione cosi' recitano: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 921, 28 febbraio 1987, n. 53, 29 aprile 1987, n. 166, 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360, nonche' sulla base di disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, soppresse dalla presente legge. Per quanto concerne la disposizione dell'articolo 7, comma 2, dei decreti-legge 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360, e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti concerne unicamente la permanenza in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
(a) I DD.LL. n. 921/1986, n. 53/1987, n. 166/1987, n. 257/1987 e n. 360/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1987, n. 100 del 2 maggio 1987, n. 152 del 2 luglio 1987, n. 203 del 1 settembre 1987 e n. 255 del 31 ottobre 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.