Art. 2. 1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale e' riservato ai medici dipedenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali. 2. La prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate ed il certificato e l'attestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni (a), sono effettuati sui modulari standardizzati ed a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1987. Con il medesimo decreto sono fissate le modalita' di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale da parte delle regioni. 3. La prescrizione di specialita' medicinali e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario nazionale e' limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, per le quali la prescrizione e' limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. La ricetta non puo' contenere contestualmente la prescrizione di una specialita' medicinale o di un galenico e di prodotti relativi alle forme di assistenza integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali. 4. Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni (b) , sono cosi' determinate: (a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta; (b) una quota fissa di L. 1.500 pe ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000; (c) una quota fissa di L. 3.000 pe ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000; (d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra. 5. A decorrere dal 1 marzo 1988 le confezioni delle specialita' medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e dei galenici sono dotate di bollini aventi il requisito dell'autoadesivita'. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il (( 31 dicembre 1987 )) , sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei bollini autoadesivi e alle modalita' della loro adozione. 6. L'autorizzazione all'acquisto diretto dalle imprese produttrici di preparazioni farmaceutiche in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati in confezione ospedaliera, (( previo controllo annuale da effettuarsi dall'unita' sanitaria locale competente per territorio, )) e' estesa agli enti ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalita' assistenziali di ricovero e di riabilitazione, riconosciuti dalla regione, limitatamente all'impiego di detti medicamenti all'interno delle predette istituzioni. 7. La produzione officinale dei galenici preconfezionati puo' essere effettuata da imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 144 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni (c), secondo modalita', limiti e adempimenti fissati, con proprio decreto, dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e periodicamente rivisti in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica. (( 8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimato )) (( in lire 389,5 miliardi per il 1987, 405 miliardi per il 1988 e )) (( 417 miliardi per il 1989, si provvede, quanto a lire 385 )) (( miliardi per il 1987, 400 miliardi per il 1988 e 412 miliardi )) (( per il 1989, mediante corrispondente riduzione dello )) (( stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 )) (( al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del )) (( tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico )) (( accantonamento "Revisione ticket in materia sanitaria", e per )) (( la quota residua a carico del capitolo 5941 dello stato di )) (( previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 )) (( e anni successivi. )) (( 8-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente )) (( articolo, stimato in lire 650 miliardi per il 1987, 750 )) (( miliardi per il 1988 e 800 miliardi per il 1989, si provvede a )) (( carico del capitolo 5941 dello stato di previsione del )) (( Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e anni )) (( successivi. )) 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.
(a) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 663/1979 e' riportato in appendice. (b) Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 10 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), come modificato dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1984, n. 887: "Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano l'erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci: a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a L. 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a L. 500; b) una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e ichemioterapici". (c) Il testo dell'art. 144 del R.D. n. 1265/1934 e' riportato in appendice. Con riferimento alla nota (a) dell'art. 2: Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 663/1979 (Provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), come modificato dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' il seguente: "Art. 2. - Nei casi di infermita' comportante incapacita' lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni. Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la regione, e al datore di lavoro. Le eventuali visite di controllo sullo stato d'infermita' del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni. Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternita'". Con riferimento alla nota (c) dell'art. 2: Il testo urgente dell'art. 144 del R.D. n. 1265/1934 (Leggi e regolamenti sanitari di carattere generale) e' il seguente: "Art. 144. - L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici e' sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della Corporazione della chimica (197), tenuta presente l'opportunita' dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio. L'autorizzazione e' concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneita' di locali, dia affidamento per l'ottima qualita' della produzione e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia (198) e iscritta nell'albo professionale (199). La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione. E' vietata la istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata di proprieta' del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia. Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo".