Art. 2.
  1.  L'impiego  dei  ricettari  per la prescrizione o la proposta di
prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale  e'  riservato
ai   medici   dipedenti   dal  Servizio  medesimo  o  con  lo  stesso
convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.
  2.  La  prescrizione  o  la proposta di prestazioni erogabili dalle
strutture a gestione diretta o  convenzionate  ed  il  certificato  e
l'attestazione  di  cui  all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio
1980,  n.  33,  e  successive  modificazioni e integrazioni (a), sono
effettuati  sui  modulari  standardizzati  ed  a  lettura  automatica
definiti  con  decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro  il
31  dicembre  1987. Con il medesimo decreto sono fissate le modalita'
di  intervento  dell'Istituto  Poligrafico  e   Zecca   dello   Stato
nell'approvvigionamento  del  ricettario  standardizzato del Servizio
sanitario nazionale da parte delle regioni.
  3. La prescrizione di specialita' medicinali e di prodotti galenici
erogati dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  limitata  al  numero
massimo  di  due  pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a
base  di  antibiotici  in  confezione  monodose,  per  le  quali   la
prescrizione  e'  limitata  ad  un  numero  massimo  di sei pezzi per
ricetta.  La  ricetta   non   puo'   contenere   contestualmente   la
prescrizione  di  una  specialita'  medicinale  o di un galenico e di
prodotti relativi alle forme di assistenza  integrativa  regolate  da
disposizioni nazionali e regionali.
  4.  Le  quote  di  partecipazione  dell'assistito alla spesa per le
prestazioni  farmaceutiche   previste   dalle   lettere   a)   e   b)
dell'articolo  10,  comma  3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, e successive modificazioni (b) , sono cosi' determinate:
    (a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta;
    (b)  una  quota  fissa  di L. 1.500 pe ciascun farmaco con prezzo
superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;
    (c)  una  quota  fissa  di L. 3.000 pe ciascun farmaco con prezzo
superiore a L. 25.000;
    (d)  una  quota  complessiva  di  L. 1.500 per gli antibiotici in
confezione monodose  qualora  l'importo  globale  della  ricetta  non
superi  le  L.  25.000  e di L. 3.000 qualora detto importo superi la
predetta cifra.
  5.  A  decorrere  dal 1› marzo 1988 le confezioni delle specialita'
medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e dei  galenici
sono  dotate  di bollini aventi il requisito dell'autoadesivita'. Con
decreto del Ministro della  sanita',  da  emanarsi  entro  il  ((  31
dicembre   1987  ))  ,  sono  dettate  disposizioni  in  ordine  alle
caratteristiche tecniche dei bollini  autoadesivi  e  alle  modalita'
della loro adozione.
  6.  L'autorizzazione all'acquisto diretto dalle imprese produttrici
di preparazioni farmaceutiche in dose e forma di  medicamento  e  dei
galenici   preconfezionati   in  confezione  ospedaliera,  ((  previo
controllo  annuale  da  effettuarsi  dall'unita'   sanitaria   locale
competente per territorio, )) e' estesa agli enti ed alle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza con finalita' assistenziali  di
ricovero   e   di   riabilitazione,   riconosciuti   dalla   regione,
limitatamente all'impiego  di  detti  medicamenti  all'interno  delle
predette istituzioni.
  7.  La  produzione  officinale  dei  galenici  preconfezionati puo'
essere effettuata da imprese autorizzate ai sensi  dell'articolo  144
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni
ed integrazioni (c), secondo modalita', limiti e adempimenti fissati,
con proprio decreto, dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', da  emanarsi  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto, e
periodicamente rivisti in  relazione  alle  esigenze  dell'assistenza
farmaceutica.
(( 8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimato ))
(( in lire 389,5 miliardi per il 1987, 405 miliardi per il 1988 e  ))
(( 417 miliardi per il 1989, si provvede, quanto a lire 385        ))
(( miliardi per il 1987, 400 miliardi per il 1988 e 412 miliardi   ))
(( per il 1989, mediante corrispondente riduzione dello            ))
(( stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989  ))
(( al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del    ))
(( tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico       ))
(( accantonamento "Revisione ticket in materia sanitaria", e per   ))
(( la quota residua a carico del capitolo 5941 dello stato di      ))
(( previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 ))
(( e anni successivi.                                              ))
(( 8-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente         ))
(( articolo, stimato in lire 650 miliardi per il 1987, 750         ))
(( miliardi per il 1988 e 800 miliardi per il 1989, si provvede a  ))
(( carico del capitolo 5941 dello stato di previsione del          ))
(( Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e anni         ))
(( successivi.                                                     ))
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  2  del  D.L.  n.  663/1979 e'
          riportato in appendice.
             (b)  Si  trascrive il testo del terzo comma dell'art. 10
          del  D.L.  n.   463/1983   (Misure   urgenti   in   materia
          previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
          pubblica, disposizioni  per  vari  settori  della  pubblica
          amministrazione   e   proroga   di  taluni  termini),  come
          modificato dall'art. 15 della legge 22  dicembre  1984,  n.
          887:
             "Gli   utenti   del  Servizio  sanitario  nazionale  che
          richiedano l'erogazione di farmaci diversi da quelli di cui
          al  comma  precedente, compresi nel prontuario terapeutico,
          sono tenuti a versare al farmacista all'atto  del  prelievo
          dei farmaci:
               a)  una  quota di partecipazione sul prezzo di vendita
          al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e
          i  chemioterapici,  pari a L. 150 per ogni mille lire; tale
          quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore  a
          L. 500;
               b)  una  quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi
          comprese     quelle     prescriventi     antibiotici      e
          ichemioterapici".
             (c)  Il  testo  dell'art.  144  del R.D. n. 1265/1934 e'
          riportato in appendice.
          Con riferimento alla nota (a) dell'art. 2:
             Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 663/1979 (Provvedimenti
          per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,  per
          la  previdenza,  per il contenimento del costo del lavoro e
          per la proroga  dei  contratti  stipulati  dalle  pubbliche
          amministrazioni  in base alla legge 1› giugno 1977, n. 285,
          sull'occupazione giovanile), come modificato  dall'art.  15
          della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' il seguente:
             "Art.   2.   -   Nei   casi  di  infermita'  comportante
          incapacita' lavorativa, il medico curante redige in duplice
          copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e
          l'attestazione  sull'inizio  e  la  durata  presunta  della
          malattia  secondo  gli esemplari definiti nella convenzione
          nazionale  unica  per  la   disciplina   normativa   e   il
          trattamento   economico  dei  medici  generici  e  pediatri
          stipulata ai sensi dell'articolo 9 della  legge  29  giugno
          1977, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni.
             Il  lavoratore  e' tenuto, entro due giorni dal relativo
          rilascio,  a  recapitare   o   a   trasmettere,   a   mezzo
          raccomandata  con  avviso  di ricevimento, il certificato e
          l'attestazione di  cui  al  primo  comma,  rispettivamente,
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, o alla
          struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto  d'intesa
          con la regione, e al datore di lavoro.
             Le   eventuali   visite   di   controllo   sullo   stato
          d'infermita' del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della
          legge 20 maggio 1970, n.  300, o su richiesta dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  o  della   struttura
          sanitaria  pubblica  da  esso indicata, sono effettuate dai
          medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.
             Il  datore  di  lavoro  deve  tenere  a  disposizione  e
          produrre,  a  richiesta,   all'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale,  la  documentazione  in  suo possesso.
          Nell'ipotesi di cui all'articolo  1,  sesto  comma,  devono
          essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di
          lavoro, entro tre giorni dal ricevimento  dell'attestazione
          di  malattia  i  dati  salariali necessari per il pagamento
          agli  aventi  diritto  delle  prestazioni   economiche   di
          malattia e di maternita'".
          Con riferimento alla nota (c) dell'art. 2:
             Il  testo  urgente  dell'art.  144 del R.D. n. 1265/1934
          (Leggi e regolamenti sanitari di carattere generale) e'  il
          seguente:
             "Art.  144.  -  L'apertura di nuove officine di prodotti
          chimici usati  in  medicina  e  di  preparati  galenici  e'
          sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il
          quale la concede sentito il parere del Consiglio  superiore
          di sanita' e della Corporazione della chimica (197), tenuta
          presente  l'opportunita'  dell'apertura  in  rapporto  alle
          esigenze del servizio.
             L'autorizzazione  e'  concessa  previo  accertamento che
          l'officina, per attrezzatura tecnica  e  per  idoneita'  di
          locali,   dia   affidamento  per  l'ottima  qualita'  della
          produzione e delle preparazioni e che sia diretta  in  modo
          continuativo  da  persona munita di laurea in chimica, o in
          chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia
          (198) e iscritta nell'albo professionale (199).
             La  mancanza,  in  qualsiasi  momento,  di  alcune delle
          condizioni indicate nel comma precedente importa la  revoca
          dell'autorizzazione.
             E'  vietata  la istituzione di nuove officine in diretta
          comunicazione  con  le  farmacie  per  la  preparazione  di
          prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici,
          quando essi non siano  destinati  ad  uso  esclusivo  della
          farmacia stessa.
             Le  officine  del  genere, regolarmente autorizzate, non
          possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad
          altra farmacia.
             E'   vietato   il  cumulo  nella  stessa  persona  della
          direzione tecnica di piu'  officine.  E'  pure  vietato  il
          cumulo  della direzione di una farmacia con la direzione di
          una officina, a meno che non si  tratti  di  officina  gia'
          autorizzata  di  proprieta'  del  farmacista  ed in diretta
          comunicazione con la farmacia.
             Chiunque   eserciti  un'officina  senza  autorizzazione,
          ovvero senza che alla stessa sia  preposta  persona  munita
          dei  prescritti  requisiti, e' punito con l'ammenda da lire
          cinquecento a cinquemila.
             Il  prefetto, indipendentemente dal procedimento penale,
          puo' ordinare la chiusura dell'officina.  Il  provvedimento
          del prefetto e' definitivo".