Art. 4. 1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma, punto 7), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (a) , l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale, di cui alla disposizione del primo comma del medesimo articolo 48 (b) , possono prevedere, in via sperimentale, nelle unita' sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una nel nord ed una nel sud, che il pagamento ai medici convenzionati, sia effettuato (( con modalita' diverse, escluso il metodo del pagamento a notula. )) 2. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e di controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 1988, disciplinano con propria legge le modalita' per la gestione unitaria, a livello regionale o provinciale, dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (c), fermi restando l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unita' sanitarie locali sulle spese farmaceutiche, e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unita' sanitarie locali medesime.
(a) Il terzo comma, punto 7), dell'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, dispone che gli accordi collettivi nazionali, relativi al personale a rapporto convenzionale, devono prevedere: "la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione". (b) Il primo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/1978 dispone che: "L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 da sei rappresentanti designati dall'ANCI". (c) L'art. 28 della predetta legge n. 833/1978 dispone che: "L'unita' sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalita' di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialita' medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale. L'unita' sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'art. 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unita' sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonche' il coordinamento dell'attivita' delle farmacie comunali con i servizi dell'unita' sanitaria locale".