Art. 4.
  1.  In  deroga  a  quanto  disposto  dal  terzo  comma,  punto  7),
dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (a) , l'accordo
collettivo   nazionale  e  la  relativa  convenzione  concernente  la
medicina generale, di cui  alla  disposizione  del  primo  comma  del
medesimo  articolo  48  (b) , possono prevedere, in via sperimentale,
nelle unita' sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro
Italia,  una  nel  nord  ed  una  nel sud, che il pagamento ai medici
convenzionati, sia effettuato (( con modalita'  diverse,  escluso  il
metodo del pagamento a notula. ))
  2. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e
di controllo  sulle  prescrizioni  farmaceutiche,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 1988,
disciplinano con propria legge le modalita' per la gestione unitaria,
a  livello  regionale  o  provinciale,  dei rapporti economici con le
farmacie  per  l'erogazione  dell'assistenza  farmaceutica   di   cui
all'articolo  28  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833 (c), fermi
restando l'esercizio della  funzione  di  controllo  da  parte  delle
unita'  sanitarie  locali  sulle  spese farmaceutiche, e l'assunzione
delle stesse nei bilanci delle unita' sanitarie locali medesime.
 
             (a)  Il  terzo comma, punto 7), dell'art. 48 della legge
          n.  833/1978, istitutiva del Servizio sanitario  nazionale,
          dispone  che  gli accordi collettivi nazionali, relativi al
          personale a rapporto convenzionale, devono  prevedere:  "la
          differenziazione  del trattamento economico a seconda della
          quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione  alle
          funzioni  esercitate  nei settori della prevenzione, cura e
          riabilitazione.  Saranno  fissate  a   tal   fine   tariffe
          socio-sanitarie  costituite,  per i medici generici e per i
          pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per
          assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali,
          da  distinti  compensi  commisurati  alle  ore  di   lavoro
          prestato  negli  ambulatori  pubblici e al tipo e al numero
          delle  prestazioni   effettuate   presso   gli   ambulatori
          convenzionati  esterni.  Per  i  pediatri  di libera scelta
          potranno  essere  previste  nell'interesse  dell'assistenza
          forme integrative di remunerazione".
             (b)  Il  primo  comma dell'art. 48 della citata legge n.
          833/1978  dispone  che:  "L'uniformita'   del   trattamento
          economico  e  normativo  del personale sanitario a rapporto
          convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale
          da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi
          agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo,
          le  regioni  e l'Associazione nazionale dei comuni italiani
          (ANCI)   e   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  in  campo nazionale di ciascuna categoria.
          La delegazione del Governo, delle regioni e  dell'ANCI  per
          la   stipula   degli   accordi   anzidetti   e'  costituita
          rispettivamente: dai Ministri della sanita', del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale   e   del  tesoro;  da  cinque
          rappresentanti  designati  dalle  regioni   attraverso   la
          Commissione  interregionale  di  cui  all'articolo 13 della
          legge  16  maggio  1970,  n.  281  da  sei   rappresentanti
          designati dall'ANCI".
             (c)  L'art.  28 della predetta legge n. 833/1978 dispone
          che:   "L'unita'  sanitaria   locale   eroga   l'assistenza
          farmaceutica  attraverso  le  farmacie di cui sono titolari
          enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati,
          tutte convenzionate secondo i criteri e le modalita' di cui
          agli articoli 43 e 48.
             Gli  assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al
          precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal
          medico  curante,  la  fornitura  di preparati galenici e di
          specialita' medicinali compresi nel prontuario  terapeutico
          del Servizio sanitario nazionale.
             L'unita'  sanitaria  locale,  i  suoi presidi e servizi,
          compresi quelli di cui all'art. 18, e gli istituti ed  enti
          convenzionati  di  cui  ai  successivi articoli 41, 42, 43,
          possono    acquistare    direttamente    le    preparazioni
          farmaceutiche  di cui al secondo comma per la distribuzione
          agli assistiti nelle farmacie di  cui  sono  titolari  enti
          pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e
          in tutti gli altri presidi  sanitari.  La  legge  regionale
          disciplina  l'acquisto  di  detti medicinali e del restante
          materiale sanitario da parte delle unita' sanitarie  locali
          e  dei  loro  presidi  e  servizi, nonche' il coordinamento
          dell'attivita'  delle  farmacie  comunali  con  i   servizi
          dell'unita' sanitaria locale".