Art. 5.
  1.  A  modifica  dell'articolo  17,  primo  comma,  della  legge 22
dicembre 1984, n. 887 (a)  ,  limitatamente  all'esercizio  1987,  la
quota  riservata  alle  attivita' a destinazione vincolata e ai piani
straordinari, di cui alla lettera a), e' rideterminata in complessive
lire 500 miliardi.
  2.   E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  19.200  milioni  per  il
quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200  milioni
per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988
al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali  e
cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano
sulla terapia dei tumori.
  3.  Il  coordinamento  del  programma e' affidato al Ministro della
sanita' che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al  comma  2,
delle  modalita'  previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973,
n. 519 (b) ; il Ministro della sanita' tiene conto  delle  iniziative
esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanita' e
della collaborazione dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e  la
cura  dei tumori, (( degli Istituti nazionali per lo studio e la cura
dei tumori di Milano e di Napoli, )) di altri istituti di ricovero  e
cura  a  carattere  scientifico  di  diritto pubblico, degli istituti
universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei
National   Institutes   of  Health  di  Bethesda  negli  Stati  Uniti
d'America, nonche' del Consiglio nazionale delle ricerche.
  4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente
per  l'attuazione  del  programma  ivi  comprese  le  spese  relative
all'acquisto   di   apparecchiature  e  materiali  di  consumo,  alla
collaborazione di  personale  estraneo  agli  istituti  addetti  alle
ricerche,  all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche
del personale di ruolo di detti istituti.
  5.  All'onere  derivante dall'attuazione del programma, pari a lire
3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000  milioni  per  ciascuno
degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1987-1989,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1987,  all'uopo  utilizzando  lo  specifico
accantonamento  "Programma  cooperativo italo-americano sulla terapia
dei tumori". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanita' per la lotta
alla sindrome da immuno-deficienza acquisita e per  altre  iniziative
di  studio  e  di  ricerca  disposte  dal Ministro della sanita', con
riferimento a problemi socio-sanitari  di  interesse  generale  e  di
particolare  rilevanza,  sono  gestiti  dall'Istituto medesimo con le
modalita' previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n.  519
(b).  I  relativi programmi di attivita' sono predisposti da apposite
commissioni di  tecnici  e  di  esperti,  nominati  con  decreto  del
Ministro  della  sanita'.  Parimenti  con  decreto del Ministro della
sanita' sono approvati gli anzidetti programmi.
  7.  Le  unita'  sanitarie  locali  assicurano l'esecuzione dei test
sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle  unita'
di  sangue  raccolte,  destinando  alla  trasfusione  diretta  o alla
produzione di emoderivati e di  plasmaderivati  le  unita'  risultate
sierologicamente  negative.  Le  stesse disposizioni si applicano per
l'impiego di unita' di sangue  e  suoi  derivati,  anche  di  origine
placentare,  importate  dall'estero.  Con  decreto del Ministro della
sanita' vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalita'
per l'esecuzione del predetto test.
  Comma 8 ( (( soppresso dalla legge di conversione )) ).
  9.  La  riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (c), non si applica  alla  retribuzione  corrisposta,  ai
sensi  dell'articolo  2  della  legge  13  luglio 1967, n. 584 (d), a
chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o
per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.
  10. A modifica dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27
dicembre 1983, n. 730 (e), limitatamente all'esercizio 1987, tutte le
somme, effettivamente introitate dalle unita' sanitarie locali o alle
stesse trasferite ai sensi della lettera b) del primo comma
dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (f), possono
essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per
il 50 per cento per spese di parte corrente (( con utilizzo ))
(( prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del     ))
(( personale.                                                    ))
  11.  Il  Ministro della sanita', con proprio decreto, dispone, caso
per caso, che l'Istituto superiore di sanita', trasferisca ad enti ed
istituti  di  ricerca,  che  collaborino  alle attivita' attinenti ai
compiti dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7  agosto
1973,  n. 519 (b), e dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 1978, n.
833 (g), fondi destinati alla copertura delle spese di cui al  quarto
comma  dell'articolo  2  della  legge  7 agosto 1973, n. 519 (b), con
esclusione di compensi o  retribuzioni  a  ricercatori  e  dipendenti
degli  enti  ed  istituti interessati alle ricerche. E' fatto obbligo
agli  istituti  ed  enti  che  abbiano  ricevuto   finanziamenti   di
presentare  all'Istituto  superiore  di sanita' il rendiconto annuale
della gestione e quello finale  dei  programmi  svolti,  che  saranno
assoggettati ai controlli previsti.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  17,  comma  1, della legge n.
          887/1984 e' riportato in appendice.
             (b)  Il  testo  dell'art.  2  della legge n. 519/1973 e'
          riportato in appendice.
             (c)  Si  trascrive  il testo dell'art. 26 della legge n.
          41/1986  (Legge   finanziaria   1987):   "Per   i   periodi
          settimanali  decorrenti  da  quello  in corso al 1› gennaio
          1986, le  somme  corrisposte  ai  lavoratori  a  titolo  di
          integrazione salariale, nonche' quelle corrisposte a titolo
          di prestazioni previdenziali ed  assistenziali  sostitutive
          della  retribuzione,  che  danno  luogo  a  trattamenti  da
          commisurare  ad  una  percentuale  della  retribuzione  non
          inferiore  all'80  per  cento,  sono ridotte in misura pari
          all'importo  derivante  dall'applicazione  delle   aliquote
          contributive  previste  a  carico  degli  apprendisti  alle
          lettere a) e b) dell'art.  21  della  presente  legge.   La
          riduzione   medesima  non  si  applica  ai  trattamenti  di
          malattia  e  di  maternita',  nonche'   all'indennita'   di
          richiamo alle armi".
             (d) L'art. 2 della legge n. 584/1967 (Riconoscimento del
          diritto di una giornata di riposo  al  donatore  di  sangue
          dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della
          retribuzione) prevede che:  "Ai  lavoratori  dipendenti,  i
          quali  cedano  il  loro  sangue  gratuitamente,  compete la
          corresponsione della normale retribuzione per  la  giornata
          di  riposo  di cui all'articolo precedente. La retribuzione
          viene corrisposta direttamente dal  datore  di  lavoro,  il
          quale  ha  facolta' di chiedere il rimborso all'Istituto di
          assicurazione contro le malattie al quale  e'  iscritto  il
          donatore,  anche in deroga alle vigenti norme che prevedano
          limitazioni  dell'indennita'  economica  di  malattia   per
          durata e ammontare".
             (e)  Si  trascrive il testo dell'art. 25, secondo comma,
          della  legge  n.  730/1983  (Legge  finanziaria  1984):  "A
          modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere  b), c)
          ed   e)    del  primo  comma  dello  stesso  articolo  sono
          trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle  regioni  e
          province  autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad
          integrazione del finanziamento di parte corrente e  per  il
          50  per  cento  per  l'acquisto  di  attrezzature  in conto
          capitale".
             (f)  L'art.  69,  primo  comma, della legge n. 833/1978,
          istitutiva del Servizio sanitario nazionale,  dispone  che:
          "A  decorrere  dal  1›  gennaio 1979, in relazione a quanto
          disposto negli articoli 51 e 52, sono  versati  all'entrata
          del bilancio dello Stato:
               a) i contributi assicurativi di cui all'art. 76;
               b)  le somme gia' destinate in via diretta e indiretta
          dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro  consorzi,
          nonche'  dagli  altri  enti pubblici al finanziamento delle
          funzioni esercitate in materia  sanitaria,  in  misura  non
          inferiore  a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del
          14 per cento;
               c)  i  proventi  ed i redditi derivanti dal patrimonio
          trasferito ai comuni per le unita' sanitarie locali;
               d)     gli     avanzi     annuali    delle    gestioni
          dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite  dall'INPS
          e da altri enti mutuo-previdenziali;
               e)  i  proventi  derivanti  da  attivita'  a pagamento
          svolto dalle unita' sanitarie locali e dai presidi sanitari
          ad  esse  collegati, nonche' da recuperi, anche a titolo di
          rivalsa".
               g)  Il  testo  dell'art.  9 della legge n. 833/1978 e'
          riportato in appendice.
          Con riferimento alla nota (a) dell'art. 5:
             Il  testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 887/1984
          (Legge  finanziaria  1985)  e'  il  seguente:  "A  modifica
          dell'articolo  25,  primo  comma,  della  legge 27 dicembre
          1983, n.  730,  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio
          1985-1987 e' determinato:
               a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di
          cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire  41.210
          miliardi  per  l'esercizio  1986 e lire 43.220 miliardi per
          l'esercizio 1987. Per le attivita' a destinazione vincolata
          sono    riservate,    sugli    importi    sopra   indicati,
          rispettivamente le somme di lire 500 miliardi per il  1985,
          di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per
          il 1987, da  utilizzare  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano secondo programmi formulati
          sulla base di direttive  da  emanarsi  dal  Ministro  della
          sanita'   sentito   il   Consiglio  sanitario  nazionale  e
          verificati congiuntamente dai Ministeri della sanita',  del
          tesoro  e  del  bilancio  e della programmazione economica.
          Tali programmi  devono  tener  conto  prioritariamente  del
          fabbisogno  finanziario  per  assicurare i servizi sanitari
          finalizzati  all'assistenza   dei   tossicodipendenti,   ai
          servizi  psichiatrici  nonche', anche in applicazione della
          normativa  comunitaria  in  materia,   alle   esigenze   di
          risanamento  sanitario  degli allevamenti e alla profilassi
          delle malattie infettive e  diffusive  degli  animali,  con
          particolare  riguardo alle indennita' di abbattimento degli
          animali  stessi.  E'  altresi'  riservata,  sugli   importi
          sopraindicati,   rispettivamente,  la  somma  di  lire  250
          miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di
          lire  275  miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo
          di   destinazione,   per   piani   straordinari   triennali
          finalizzati  ad  interventi  sanitari di riabilitazione, di
          assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli
          anziani;  al  potenziamento dei servizi territoriali per la
          prevenzione  e  l'assistenza  ai  malati  di  mente  e   ai
          tossicodipendenti,    nonche'    al   completamento   della
          automazione e all'attivita' dei servizi  informativi  delle
          unita'  sanitarie  locali. Per la utilizzazione delle somme
          sopraindicate  valgono  le  modalita'   previste   per   le
          attivita'  a  destinazione  vincolata.  Le unita' sanitarie
          locali, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano  sono  tenute  ad  inviare annualmente al Ministero
          della sanita' una relazione sull'impiego dei  fondi,  sulle
          attivita'  svolte  e  sui risultati conseguiti. Il Ministro
          della sanita', entro il mese di  aprile  di  ciascun  anno,
          riferisce   al   Parlamento   sull'attuazione   dei   piani
          straordinari di cui sopra;
              b)  per  la  parte  in  conto  capitale,  in lire 4.480
          miliardi - di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985,
          lire  1.600  miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 per
          l'esercizio 1987 - da ripartire dal CIPE nel  triennio,  su
          proposta  del  Ministro della sanita', sentito il Consiglio
          sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute
          nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di:
               1)   mantenimento  delle  strutture,  con  particolare
          riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;
               2)  innovazione,  con finalita' di perequazione, delle
          dotazioni  di  presidi  e  servizi  nelle  zone  carenti  o
          scarsamente dotate;
               3)   accrescimento   dell'efficienza  delle  dotazioni
          strumentali;
               4)  trasformazione della destinazione d'uso di presidi
          sanitari o di parte di essi".
          Con riferimento alla nota (b) dell'art.5:
             Il  testo dell'art. 2 della legge n. 519/1973 (Modifiche
          ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto
          superiore di sanita') e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Nello  svolgimento  della  sua  attivita',
          l'Istituto puo'  cooperare  con  organizzazioni  estere  ed
          internazionali  ed  enti  pubblici italiani aventi analoghi
          fini.
             Ai  sensi  della  legge  6  dicembre 1964, n. 1332, puo'
          accogliere, in qualita'  di  ospiti,  studiosi  italiani  e
          stranieri   che  chiedono  di  addestrarsi  in  particolari
          tecniche e collaborare alle ricerche dell'istituto  e  puo'
          conferire  nei  limiti  dei  fondi assegnati nello stato di
          previsione della spesa del Ministero della sanita' a questo
          scopo,  borse  di  studio  per  un  periodo  non  superiore
          complessivamente a 3 anni a cittadini italiani e stranieri.
             Il   comitato  amministrativo,  sentito  il  parere  del
          consiglio dei direttori di laboratorio, puo' autorizzare il
          direttore  dell'istituto  ad  accordarsi con organizzazioni
          estere  ed  internazionali  ed  enti   pubblici   nazionali
          ricevendone  contributi  per  lo  svolgimento  di  ricerche
          particolari attinenti  a  compiti  dell'istituto  stesso  e
          indicando  il  responsabile  scientifico  della  ricerca. I
          risultati saranno di  appartenenza  sia  dell'istituto  sia
          dell'organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.
             I  contributi  di  cui  al  precedente  terzo comma sono
          destinati alla copertura delle spese relative al  personale
          per  la  ricerca  e  di quelle necessarie per l'acquisto di
          beni,   strumenti,   apparecchiature,   per   le   missioni
          all'estero  e  quant'altro occorra per la specifica ricerca
          da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per
          compensi  ai  ricercatori  designati  od  altri  dipendenti
          dell'istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente
          dall'istituto  su  indicazione del responsabile scientifico
          della ricerca, che ne presentera' un rendiconto al comitato
          amministrativo,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041".
          Con riferimento alla nota (g) dell'art. 5:
            Il  testo  dei primi cinque commi dell'art. 9 della legge
          n.  833/1978, istitutiva del Servizio sanitario  nazionale,
          come  modificato dall'articolo 24- bis del decreto-legge 30
          dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge  29  febbraio
          1980, n. 33, e' il seguente:
             "Art.  9.  -  L'Istituto  superiore di sanita' e' organo
          tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale dotato
          di  strutture  e  ordinamenti  particolari  e  di autonomia
          scientifica. Esso dipende  dal  Ministro  della  sanita'  e
          collabora  con  le  unita'  sanitarie  locali,  tramite  le
          regioni, e con le regioni stesse, su  richiesta  di  queste
          ultime,    fornendo    nell'ambito   dei   propri   compiti
          istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente
          necessarie.  Esso  esplica  attivita'  di  consulenza nelle
          materie di competenza dello Stato,  di  cui  al  precedente
          art.  6  della  presente  legge,  ad  eccezione  di  quelle
          previste dalle lettere  g), k), m)  e  n)  .  Le  modalita'
          della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore
          di sanita'  sono  disciplinate  nell'ambito  dell'attivita'
          governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5.
             L'Istituto,   per   l'assolvimento  dei  propri  compiti
          istituzionali,  ha  facolta'  di  accedere  agli   impianti
          produttivi  nonche'  ai  presidi  e  servizi  sanitari  per
          compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'art.
          1 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
             Tale  facolta'  e'  inoltre  consentita  all'Istituto su
          richiesta delle regioni.
             L'Istituto,  in  attuazione  di un programma predisposto
          dal Ministro della sanita',  organizza,  in  collaborazione
          con  le  regioni,  le  universita'  e  le altre istituzioni
          pubbliche    a    carattere    scientifico,    corsi     di
          specializzazione  ed  aggiornamento  in  materia di sanita'
          pubblica per gli  operatori  sanitari  con  esclusione  del
          personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed
          aggiorna  periodicamente   l'inventario   nazionale   delle
          sostanze    chimiche    corredato   dalle   caratteristiche
          chimico-fisiche  e   tossicologiche   necessarie   per   la
          valutazione   del  rischio  sanitario  connesso  alla  loro
          presenza nell'ambiente; predispone i  propri  programmi  di
          ricerca  tenendo conto degli obiettivi della programmazione
          sanitaria  nazionale  e  delle  proposte   avanzate   dalle
          regioni.  Tali  programmi sono approvati dal Ministro della
          sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
             L'Istituto  svolge  l'attivita'  di  ricerca avvalendosi
          degli istituti pubblici a  carattere  scientifico  e  delle
          altre  istituzioni  pubbliche operanti nel settore; possono
          inoltre essere chiamati a collaborare istituti  privati  di
          riconosciuto valore scientifico".