Art. 5. 1. A modifica dell'articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (a) , limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attivita' a destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla lettera a), e' rideterminata in complessive lire 500 miliardi. 2. E' autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori. 3. Il coordinamento del programma e' affidato al Ministro della sanita' che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalita' previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (b) ; il Ministro della sanita' tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanita' e della collaborazione dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e la cura dei tumori, (( degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli, )) di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonche' del Consiglio nazionale delle ricerche. 4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti. 5. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanita' per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca disposte dal Ministro della sanita', con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (b). I relativi programmi di attivita' sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanita'. Parimenti con decreto del Ministro della sanita' sono approvati gli anzidetti programmi. 7. Le unita' sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unita' di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unita' risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unita' di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanita' vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalita' per l'esecuzione del predetto test. Comma 8 ( (( soppresso dalla legge di conversione )) ). 9. La riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (c), non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584 (d), a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico. 10. A modifica dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (e), limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, effettivamente introitate dalle unita' sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (f), possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente (( con utilizzo )) (( prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del )) (( personale. )) 11. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, dispone, caso per caso, che l'Istituto superiore di sanita', trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che collaborino alle attivita' attinenti ai compiti dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (b), e dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 1978, n. 833 (g), fondi destinati alla copertura delle spese di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (b), con esclusione di compensi o retribuzioni a ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati alle ricerche. E' fatto obbligo agli istituti ed enti che abbiano ricevuto finanziamenti di presentare all'Istituto superiore di sanita' il rendiconto annuale della gestione e quello finale dei programmi svolti, che saranno assoggettati ai controlli previsti.
(a) Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 887/1984 e' riportato in appendice. (b) Il testo dell'art. 2 della legge n. 519/1973 e' riportato in appendice. (c) Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1987): "Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche' quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'art. 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternita', nonche' all'indennita' di richiamo alle armi". (d) L'art. 2 della legge n. 584/1967 (Riconoscimento del diritto di una giornata di riposo al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione) prevede che: "Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta' di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale e' iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennita' economica di malattia per durata e ammontare". (e) Si trascrive il testo dell'art. 25, secondo comma, della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984): "A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale". (f) L'art. 69, primo comma, della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, dispone che: "A decorrere dal 1 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato: a) i contributi assicurativi di cui all'art. 76; b) le somme gia' destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonche' dagli altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento; c) i proventi ed i redditi derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unita' sanitarie locali; d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali; e) i proventi derivanti da attivita' a pagamento svolto dalle unita' sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonche' da recuperi, anche a titolo di rivalsa". g) Il testo dell'art. 9 della legge n. 833/1978 e' riportato in appendice. Con riferimento alla nota (a) dell'art. 5: Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) e' il seguente: "A modifica dell'articolo 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 e' determinato: a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attivita' a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanita' sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonche', anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennita' di abbattimento degli animali stessi. E' altresi' riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonche' al completamento della automazione e all'attivita' dei servizi informativi delle unita' sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalita' previste per le attivita' a destinazione vincolata. Le unita' sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanita' una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanita', entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra; b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi - di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 per l'esercizio 1987 - da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di: 1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali; 2) innovazione, con finalita' di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate; 3) accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali; 4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi". Con riferimento alla nota (b) dell'art.5: Il testo dell'art. 2 della legge n. 519/1973 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita') e' il seguente: "Art. 2. - Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini. Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, puo' accogliere, in qualita' di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'istituto e puo' conferire nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a 3 anni a cittadini italiani e stranieri. Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, puo' autorizzare il direttore dell'istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'istituto sia dell'organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta. I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati od altri dipendenti dell'istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presentera' un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041". Con riferimento alla nota (g) dell'art. 5: Il testo dei primi cinque commi dell'art. 9 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, come modificato dall'articolo 24- bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' il seguente: "Art. 9. - L'Istituto superiore di sanita' e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanita' e collabora con le unita' sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attivita' di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente art. 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n) . Le modalita' della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanita' sono disciplinate nell'ambito dell'attivita' governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5. L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facolta' di accedere agli impianti produttivi nonche' ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519. Tale facolta' e' inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni. L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanita', organizza, in collaborazione con le regioni, le universita' e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanita' pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l'inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. L'Istituto svolge l'attivita' di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre essere chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico".