Art. 6. 1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614 (a) , come modificate dal decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302 (b) . 2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1, posti in localita' isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico o popolare, secondo la individuazione effettuata dal Ministero delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 (c), e' esteso il trattamento previsto dallo stesso articolo 4. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.660 milioni annui da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanita', si provvede quanto a lire 1.300 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Universita'", e quanto a lire 360 milioni mediante corrispondente riduzione (( del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanita'. )) 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il D.P.R. n. 614/1980 concerne: "Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna". (b) Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 302/1984 e' riportato in appendice. (c) Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 852/1978 (Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti): "Gli uffici che danno titolo alla corresponsione del trattamento di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, adottato d'intesa con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative". Con riferimento alla nota (b) dell'art. 6: Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 302/1984 (Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria) e' il seguente: "Art. 2. - Il servizio prestato presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennita' di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, e' computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione. Art. 3. - In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilita' derivanti dall'esercizio delle attivita' di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, resta, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984".