Art. 6.
  1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima,
aerea e di frontiera, e presso  gli  uffici  veterinari  di  confine,
porto,  aeroporto  e  dogana interna, di cui alle tabelle allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614 (a)  ,
come  modificate  dal  decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986,  sono
estese  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 2 e 3 della legge 13
luglio 1984, n. 302 (b) .
  2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1,
posti in localita' isolate oppure presso uffici compresi  in  piccoli
centri abitati nei quali non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo
economico  o  popolare,  secondo  la  individuazione  effettuata  dal
Ministero  delle  finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4
della legge 21 dicembre 1978, n. 852 (c), e'  esteso  il  trattamento
previsto dallo stesso articolo 4.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 1.660 milioni annui da  iscriversi  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  della  sanita', si provvede quanto a lire
1.300 milioni mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1987,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Norme  per il
personale tecnico-amministrativo delle Universita'", e quanto a  lire
360  milioni  mediante  corrispondente riduzione (( del capitolo 4201
dello stato di previsione del Ministero della sanita'. ))
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          (a)  Il  D.P.R.  n.  614/1980 concerne: "Ristrutturazione e
          potenziamento degli uffici di sanita' marittima, aerea e di
          frontiera  e  degli uffici veterinari di confine, di porto,
          di aeroporto e di dogana interna".
             (b)  Il  testo  degli  articoli  2  e  3  della legge n.
          302/1984 e' riportato in appendice.
             (c)  Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 4
          della legge n. 852/1978  (Nuova  disciplina  delle  entrate
          derivanti  dai servizi resi dall'amministrazione periferica
          delle  dogane  ed  imposte  indirette  nell'interesse   del
          commercio  ed  a richiesta ed a carico di privati ed enti):
          "Gli  uffici  che  danno  titolo  alla  corresponsione  del
          trattamento di cui al precedente comma sono determinati con
          decreto del Ministro delle finanze, adottato  d'intesa  con
          le   organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale
          maggiormente rappresentative".
          Con riferimento alla nota (b) dell'art. 6:
             Il  testo  degli  articoli 2 e 3 della legge n. 302/1984
          (Disposizioni  per  il  potenziamento  dell'Amministrazione
          doganale  e  delle imposte indirette e per il funzionamento
          degli uffici doganali  e  dei  connessi  uffici  periferici
          dell'Amministrazione sanitaria) e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Il  servizio  prestato  presso  gli uffici
          doganali di confine e aeroportuali che  danno  titolo  alla
          corresponsione  della  indennita'  di  cui all'art. 6 della
          legge 21 dicembre 1978, n. 852, e' computato, ai  fini  del
          trattamento  di quiescenza, con l'aumento della meta' per i
          primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
             Se  il servizio di cui al comma precedente e' stato reso
          in periodi diversi, l'aumento  si  calcola  come  se  detto
          servizio fosse stato prestato senza interruzione.
             Art.  3.  -  In  relazione ai particolari disagi ed alle
          speciali  responsabilita'  derivanti  dall'esercizio  delle
          attivita'  di accertamento e di controllo delle merci e sui
          viaggiatori, anche su base documentale,  per  il  personale
          civile   periferico  dell'amministrazione  finanziaria  che
          presta servizio in via  esclusiva  e  permanente  presso  i
          compartimenti  doganali,  le  circoscrizioni  doganali,  le
          dogane, gli uffici tecnici delle imposte di  fabbricazione,
          i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette
          e gli altri uffici e  servizi  dipendenti  dalla  Direzione
          generale   delle  dogane  e  delle  imposte  indirette,  il
          compenso   incentivante   base   previsto   dall'art.    10
          dell'accordo   nazionale   approvato  con  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344,  resta,
          in  ogni  caso,  maggiorato almeno nella misura del 130 per
          cento prevista dall'art. 8 del decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984".