Art. 10. La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%1 febbraio 1988 al portatore e al nome, rinnovati, sara' effettuata dalle filiali della Banca d'Italia. Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.