Art. 11. Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalita', l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%-1 febbraio 1988 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni gia' garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.