Art. 11.
  Sono  trasferiti  ai  nuovi  buoni,  senza  che occorra al riguardo
alcuna autorizzazione o formalita', l'intestazione ed i  vincoli  dei
buoni  del  Tesoro  biennali  12,50% e triennali 12%-1› febbraio 1988
indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.  Tutte  le
garanzie  costituite  con  i buoni, dei quali sia stato effettuato il
versamento  per  il  rinnovo,  conservano  la  loro  piena  efficacia
rispetto  ai  nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data
di  cui  al  secondo  comma  del  successivo  art.  12,  le  ricevute
rilasciate  per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in
garanzia di anticipazioni gia'  garantite  dai  buoni  rinnovati,  in
essere presso la Banca d'Italia.