Art. 12.
  La  Banca  d'Italia  indichera'  alla Direzione generale del debito
pubblico entro quaranta giorni dalla data di inizio delle  operazioni
di  rinnovo  e  di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei nuovi
buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire  alle  singole
sezioni  di  tesoreria  provinciale,  per la successiva consegna alle
filiali della Banca stessa.
  La  consegna  dei  nuovi buoni al portatore avra' inizio dalla data
che sara' resa nota mediante  avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale.