Art. 13.
  Le  sottoscrizioni,  da  effettuarsi per il tramite della Direzione
generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria  centrale
dello  Stato,  a  cura  del  cassiere  del  debito pubblico, mediante
versamento del contante  o  su  presentazione  di  titoli  nominativi
scaduti e non prescritti da reimpiegare.
  Le  sottoscrizioni  di  cui  al  primo  comma  avranno inizio il 1›
febbraio  1988  e  termineranno  il  giorno  precedente  la  data  di
iscrizione  nel  gran  libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro
poliennali della prossima emissione.
  La   tesoreria  centrale  dello  Stato,  a  fronte  delle  suddette
sottoscrizioni, rilascera' quietanza di versamento al bilancio  dello
Stato  del  controvalore,  al  prezzo  di  emissione, dei nuovi buoni
nominativi da  emettere  che  fruttano  interessi  dalla  data  della
quietanza  stessa.  In  caso di presentazione di titoli nominativi da
reimpiegare, il  cassiere  del  debito  pubblico  ritirera',  per  il
successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza
tra il capitale nominale stesso ed il relativo  prezzo  di  emissione
nonche'  l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a
lire centomila del titolo presentato.
  Per  la  consegna  dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle
somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni  di  cui
trattasi,  saranno  osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.