Art. 16.
  I  buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, di scadenza 1›
febbraio 1988,  versati  per  il  rinnovo,  unitamente  agli  elenchi
riassuntivi  saranno  compresi in apposite contabilita' dalle sezioni
di tesoreria provinciale; la confezione  e  la  spedizione  da  parte
delle  sezioni  stesse  dei  pieghi  relativi  ai buoni al portatore,
versati per il rinnovo, saranno effettuate  con  l'intervento  di  un
rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.
  Separate  contabilita'  saranno  rese  per i versamenti in contanti
previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 13 del presente  decreto.
  Le  contabilita'  di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni
da emanare dalle competenti  Direzioni  generali  del  Ministero  del
tesoro.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 27 gennaio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1988
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 204