Art. 16. I buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, di scadenza 1 febbraio 1988, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilita' dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro. Separate contabilita' saranno rese per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 13 del presente decreto. Le contabilita' di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 gennaio 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1988 Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 204