Art. 5.
  Il rinnovo dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, di
scadenza 1› febbraio 1988, si effettua, per pari  capitale  nominale,
con  decorrenza,  ad ogni effetto, dal 1› febbraio 1988; all'atto del
rinnovo  sara'  corrisposto  all'esibitore  dei  buoni  da  rinnovare
l'importo  pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il
prezzo di emissione dei nuovi buoni.