Art. 5. Il rinnovo dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, di scadenza 1 febbraio 1988, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 febbraio 1988; all'atto del rinnovo sara' corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.