Art. 6. L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 e' affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1 febbraio 1988 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese. Le sottoscrizioni in contanti avranno inizio il 1 febbraio e termineranno il giorno 3 dello stesso mese. Ove circostanze sopravvenute e lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalita' del mercato, il Tesoro ha facolta' di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di sottoscrizione, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate; il Tesoro puo' anche chiudere le sole sottoscrizioni in contanti e lasciare aperte quelle per il rinnovo. Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facolta' di avvalersi di aziende e di istituti di credito. Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facolta' di avvalersi anche dell'Amministrazione postale. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potra' essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".