Art. 6.
  L'esecuzione  delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 e'
affidata alla Banca d'Italia.
  Le  operazioni  di  rinnovo  avranno  inizio  il 1› febbraio 1988 e
termineranno il giorno 5 dello stesso mese.
  Le  sottoscrizioni  in  contanti  avranno  inizio  il 1› febbraio e
termineranno il giorno 3 dello stesso mese.
  Ove   circostanze   sopravvenute   e   lo  stesso  andamento  delle
sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalita'  del
mercato,  il  Tesoro  ha  facolta' di disporre la chiusura anticipata
delle operazioni di sottoscrizione, con accoglimento integrale  delle
sottoscrizioni  effettuate;  il  Tesoro  puo'  anche chiudere le sole
sottoscrizioni in contanti e lasciare aperte quelle per il rinnovo.
  Sia  per  le  operazioni  di  rinnovo sia per il collocamento della
quota in contante, la Banca d'Italia  ha  facolta'  di  avvalersi  di
aziende e di istituti di credito.
  Per  le  operazioni  di  rinnovo  la  Banca d'Italia ha facolta' di
avvalersi anche dell'Amministrazione postale.
  A  rimborso  delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso,
sara'  corrisposta  alla  Banca  d'Italia,  sull'ammontare   nominale
dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dell'uno
per  cento  contro  rilascio  di  apposita  ricevuta   all'atto   del
versamento  alle  sezioni  di  tesoreria  dei buoni presentati per il
rinnovo  ovvero  del  contante.  Tale   provvigione   potra'   essere
attribuita,  in  tutto  o in parte, agli incaricati in relazione agli
impegni assunti con la Banca d'Italia.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".