Art. 7.
  Il  versamento  relativo  alla  sottoscrizione  in  contanti  sara'
effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale
di  Roma  in  una  o  piu' soluzioni entro il 22 febbraio 1988 per il
controvalore dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo  d'interesse
dovuto  allo Stato al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, per
il periodo dal  1›  febbraio  1988  al  giorno  del  versamento,  con
bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.
  Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti
alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro biennali 12,50%
e  triennali  12%1› febbraio 1988 non rinnovati verra' effettuato, in
una o piu' soluzioni, entro trenta giorni dalla data di inizio  delle
operazioni  di  rinnovo  e di sottoscrizione, per il controvalore dei
buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo  Stato  per
il  periodo  dal  1›  febbraio  1988  al  giorno  del versamento, con
bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.
  La  sezione  di  tesoreria provinciale di Roma rilascera' per detti
versamenti apposite ricevute  da  valere  per  il  ritiro  dei  nuovi
titoli.