Art. 7. Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sara' effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o piu' soluzioni entro il 22 febbraio 1988 per il controvalore dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, per il periodo dal 1 febbraio 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale. Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%1 febbraio 1988 non rinnovati verra' effettuato, in una o piu' soluzioni, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato per il periodo dal 1 febbraio 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale. La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascera' per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.