Art. 8.
  Le  richieste  di  rinnovo  di  buoni  del Tesoro biennali 12,50% e
triennali 12%, di scadenza 1› febbraio 1988, al portatore, di importo
pari  o  multiplo  di  lire  1 milione, saranno compilate su apposite
distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere  le
indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare
ed essere debitamente firmate.
  I  buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare
altresi' il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o i suoi incaricati
presso  i  quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi
incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.
  Accertata  l'esatta  compilazione  delle  distinte e la regolarita'
formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca  d'Italia  o  i  suoi
incaricati   provvederanno   all'annullamento  dei  buoni  stessi  in
presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per
il ritiro dei nuovi buoni.
  I  titoli  raccolti  dagli  incaricati saranno accentrati presso le
competenti filiali della Banca d'Italia.