Art. 8. Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, di scadenza 1 febbraio 1988, al portatore, di importo pari o multiplo di lire 1 milione, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate. I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresi' il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o i suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio. Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarita' formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni. I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.