Art. 9.
  Le  richieste  di  rinnovo  dei  buoni del Tesoro biennali 12,50% e
triennali 12%, di scadenza 1› febbraio 1988, nominativi,  di  importo
pari  o  multiplo  di  L.  1.000.000,  dovranno  essere  compilate su
apposite distinte descrittive dei buoni ad esse  uniti  e  presentate
soltanto  presso  le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono
essere esibite dagli incaricati della  Banca  d'Italia  stessa  o  da
altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le  richieste  di rinnovo possono essere firmate e presentate anche
da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.  L'importo
di  cui all'art. 5 sara' corrisposto all'esibitore dei predetti buoni
nominativi. La Banca d'Italia rilascera'  apposite  ricevute  per  il
capitale nominale dei nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione generale del debito pubblico a favore delle  filiali  della
Banca  d'Italia,  tramite  le competenti sezioni di tesoreria, per la
successiva consegna agli interessati, previo  ritiro  delle  ricevute
rilasciate.
  I  possessori di detti buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali
12%-1› febbraio 1988, nominativi, che non intendano  avvalersi  della
facolta'  di  chiederne  il  rinnovo  con  le  modalita' indicate nel
presente articolo, dovranno  chiederne  il  rimborso  alla  Direzione
generale   del   debito  pubblico  per  il  tramite  delle  direzioni
provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.