Art. 10.
  Possono  partecipare  all'asta  la  Banca  d'Italia e gli operatori
attualmente ammessi a partecipare alle aste  di  buoni  ordinari  del
Tesoro di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 1986.
  In  relazione alla prevista circolazione dei buoni solo nell'ambito
della  "gestione  centralizzata",  i  partecipanti  all'asta  rimasti
aggiudicatari  debbono  avvalersi,  direttamente  o per il tramite di
altro  partecipante,  dei   conti   di   deposito   della   "gestione
centralizzata".