Art. 18.
  Il  giorno  22 gennaio 1988 la Banca d'Italia provvedera' a versare
presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato  il
controvalore in lire dell'importo nominale dei buoni assegnati, senza
maggiorazione di interessi.
  La  determinazione  di  detto  controvalore verra' effettuata sulla
base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU  del  giorno  18
gennaio 1988 comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.
  La  suddetta  sezione  di tesoreria emettera' apposita quietanza di
entrata al bilancio dello Stato, con  imputazione  al  capo  X,  cap.
5100.