Art. 18. Il giorno 22 gennaio 1988 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire dell'importo nominale dei buoni assegnati, senza maggiorazione di interessi. La determinazione di detto controvalore verra' effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 18 gennaio 1988 comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi. La suddetta sezione di tesoreria emettera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.